Il battesimo ai bambini in pericolo di morte contro la volontà dei genitori

Autore: don. Carlo Sartoni

Il battesimo ai bambini in pericolo di morte contro la volontà dei genitori
Studio teologico-giuridico


INTRODUZIONE

«Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo»1. Con questa immagine tratta dalla Lettera ai Galati l'Apostolo delle genti, Paolo, ci fa chiaramente presente che essere battezzati significa rivivere sacramentalmente l’itinerario di morte – sepoltura – risurrezione di Cristo.
«Il battesimo inaugura una vita nuova, ora nascosta, ma che apparirà al ritorno di Cristo, e che intanto deve manifestarsi nel costante sforzo spirituale; è l’ingresso in un nuovo popolo, che non ammette più la differenza tra greci e giudei, tra schiavi e uomini liberi, perché è il popolo dei figli di Dio, concittadini dei santi»2 .
Il battesimo è comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo nell’unica fede e nell’unica Chiesa (cf Ef 4,4-6).
Secondo il desiderio del Santo Padre il primo dei tre anni nella fase di preparazione al nuovo millennio deve essere dedicato ad una riflessione approfondita su Cristo 3.
Dovremmo tenerlo continuamente davanti ai nostri occhi: Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre4 . Il primo anno, 1997, sarà dedicato anche alla riscoperta del battesimo5 come fondamento dell'esistenza cristiana6. Nella lettera apostolica Tertio millennio adveniente, il Papa afferma che dal carattere spiccatamente cristologico del giubileo derivano di conseguenza l'accettazione della catechesi e la riscoperta del battesimo, come fondamento dell'esistenza cristiana e della comunione fra tutti i battezzati 7.
Tenendo presente questo desiderio del Santo Padre, la nostra ricerca vuole approfondire una "questione aperta" ancora oggi nella Chiesa legata al sacramento del battesimo: il battesimo dei bambini in pericolo di morte contro la volontà dei genitori.
Riguardo a questo problema assistiamo anche nei fedeli, ad un atteggiamento contrastante: in teoria si contesta questa prassi millenaria della Chiesa, in nome della libertà del bambino, oppure del superamento del tradizionalismo, mentre in concreto nelle nostre comunità la richiesta del battesimo dei bambini rimane ancora massiccia, anche da parte dei genitori che sono lontani dalla fede sia come convinzioni che come scelte di vita (convivenza, matrimonio civile...). Già nell’enciclica Redemptoris missio il papa aveva denunciato l’odierna tendenza a scindere la conversione a Cristo dal battesimo, giudicandolo non necessario.
«Il battesimo non è un semplice suggello della conversione, quasi un segno esteriore che la dimostri e l’attesti, bensì è sacramento che significa e opera questa nuova nascita dallo Spirito, instaura vincoli reali e inscindibili con la Trinità, rende membri del corpo di Cristo, che è la Chiesa» 8.
Il battesimo non è una specie di minimo denominatore comune dell’esperienza cristiana, fatto una volta per sempre e al quale non si pensa più. È invece l’esperienza fondamentale del cristiano, l’atto con cui egli pubblicamente viene accolto nella Chiesa, sottomettendosi alla parola del Vangelo che lo trasforma e lo salva. Tutto ciò che avviene dopo nella nostra vita di cristiani è un’applicazione dei doni che in quel momento abbiamo ricevuto e della possibilità che esso ha aperto in noi.
Il cambiamento, operato dal battesimo, non avviene grazie allo sforzo dell’uomo e della sua volontà di migliorarsi, ma in seguito al riconoscimento della signoria di Gesù che porta in sé la potenza di Dio, che lo può salvare. Il battesimo evidenzia la mediazione essenziale di Cristo, oggi facilmente messa fra parentesi.
Spesso la Chiesa è accettata per la sua opera sociale, non come condizione dell’incontro con Cristo Salvatore. Oggi o si cede al nichilismo inconcludente (non c’è possibilità di salvezza ed è vano il tentarla) o alla superbia (l’uomo è ragione di se stesso) o si ricerca il vuoto interiore ( la via del buddismo) o ci si affida all’equilibrio irenico del new-age (con la proposta della reincarnazione) o ancora si invocano le forze occulte. In tutte queste modalità, la realizzazione di sé avviene fuori dall’orizzonte di Cristo e indipendentemente dal radicalismo in lui: esattamente l’opposto di quanto propone la Chiesa attraverso il battesimo. Questo è una nuova nascita un inserimento oggettivo in Cristo, una relazione di conformità a lui, che neppure una condotta indegna arriva mai a distruggere integralmente. La Christifideles laici nota che l’intera esistenza del credente
«…ha lo scopo di portarlo a conoscere la radicale novità cristiana che deriva dal battesimo, sacramento della fede, affinché possa vivere gli impegni secondo la vocazione ricevuta da Dio»9 .
L'impressione dominante è quella di una coscienza battesimale poco viva. Per molti non è immediato pensare che essere cristiani significa essere battezzati. La stessa riflessione teologica sul battesimo rivela una certa stasi: non ha oggi il vigore e l'ampiezza che ha rivestito in altre epoche, quando la costruzione di stupendi battisteri, monumenti di arte e di fede, manifestava chiaramente l'identità cristiana fissata dal sacramento. Anche il diffuso slogan: "Dio ama tutti" non aiuta a chiarire la differenza tra battezzati e non battezzati, in un contesto multireligioso che richiede più consapevolezza. Non a caso il cardinale Giacomo Biffi percepisce nella cristianità attuale «come uno sbiadimento del senso del battesimo, di cui si fatica a cogliere la verità e ad apprezzare la ricchezza»10 .
Inoltre, può succedere che anche chi ne ammette la validità, ponga condizioni troppo esigenti, oppure al contrario, lo celebri sempre e comunque, magari senza la minima preparazione. E questo crea sconcerto e difficoltà, perché non sono individuati i criteri più opportuni.
Questa preoccupazione è stata oggetto di un intervento del Santo Padre ai vescovi statunitensi dell’Alabama, in visita ad limina.
«All’inizio del mio ministero in questa Sede Apostolica, ho approvato la pubblicazione dell’Istruzione sul battesimo dei bambini che riaffermava la convinzione della Chiesa circa la necessità del battesimo e la sua antica prassi di battezzare i neonati (cf n. 3). Il Codice di diritto Canonico include questa dottrina quando afferma che "i genitori sono tenuti all'obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime settimane" (can. 867 §1; cf Catechismo della Chiesa Cattolica,1250-1252). Tenendo conto del sano principio secondo cui il battesimo deve essere celebrato soltanto quando esiste la fondata speranza che il bambino venga educato come cattolico, e così il sacramento possa avere la possibilità di dare frutti (cf Istruzione, n. 30; can. 868 §1,2°), molte diocesi hanno pubblicato istruzioni particolari per attuare queste direttive. Sebbene non intendessero scoraggiare il battesimo né rendere la sua celebrazione indebitamente difficile, tali istruzioni diocesane o parrocchiali sono state applicate a volte in modo più restrittivo rispetto a quanto stabilito dalla Santa Sede. All’occasione il battesimo è stato incautamente negato ai genitori che lo richiedevano per i propri figli. La carità pastorale ci suggerisce di accogliere coloro che si sono allontanati dalla pratica della loro fede (cf Lc 15,4-7) e di evitare di esigere condizioni non richieste dalla dottrina o dalla legge della Chiesa. In nessun altro caso la natura gratuita e non meritata della grazia è più evidente che nel battesimo dei neonati: "non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati" (1Gv 4,10). È certamente giusto che i Pastori preparino i genitori per l'importante celebrazione del battesimo del proprio figlio, ma è anche giusto che questo sacramento di iniziazione sia soprattutto un dono del Padre al Figlio stesso»11 .
    All'interno della trattazione sul sacramento del battesimo (cann 849 - 878) incontriamo, nel capitolo dedicato ai battezzandi, un paragrafo che riconosce la liceità del battesimo conferito ai bambini che versino in pericolo di morte, anche contro la volontà dei genitori, siano essi cattolici, oppure non cattolici:
          «Il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori» 12.
    Questa norma costituisce uno dei punti più controversi della rinnovata legislazione canonica, dato che a molti commentatori è parsa in contrasto con i principi della libertà religiosa affermati dal Concilio Vaticano II e con il diritto naturale dei genitori a curare l'educazione dei figli.
    In questo studio ricostruiremo la genesi del testo codiciale, presenteremo i problemi aperti e proporremo una possibile soluzione, avendo però prima analizzato la necessità del Battesimo per la salvezza e il coinvolgimento dei genitori nell’esercizio sia del munus docendi che del munus sanctificandi della Chiesa.                                                                                         
La nostra ricerca si snoderà su quattro grandi piste.
In un primo capitolo approfondiremo il battesimo amministrato ai bambini attraverso una indagine storico-teologica-giuridica. Studiando i Padri della Chiesa e i Concilii  prenderemo in esame:
la necessità del battesimo per la salvezza;
la possibilità della salvezza senza il battesimo di acqua (battesimo di sangue e battesimo di desiderio);
il battesimo amministrato ai bambini e la fede della Chiesa;
i bambini morti senza battesimo.
Nel secondo capitolo studieremo la necessità del battesimo per la salvezza, nei sei documenti più importanti di questo ultimo secolo: dal codice di diritto canonico del 1917 al codice di diritto canonico del 1983:
il commento del can. 737 §1*;
il magistero del Concilio Vaticano II nei suoi maggiori testi
  (1962 - 1965);                                                         
il nuovo rito del battesimo: l'Ordo Baptismi Parvulorum                        
  (1969);
la lettera della Congregazione per la dottrina della fede al                      
  Vescovo di Dapango (Togo), Mons. B. Hanrion (1970);
l'istruzione sul battesimo dei bambini "Pastoralis actio"   (1980);
il commento al can. 849.
Nel terzo capitolo approfondiremo il tema della ministerialità dei genitori analizzando:
il coinvolgimento dei genitori nell’esercizio sia del munus docendi che del munus sanctificandi;
la formazione dei genitori e dei padrini di un bambino da battezzare;
il diritto dei genitori di determinare la forma di educazione religiosa da impartirsi ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa.
Nel quarto capitolo studieremo la celebrazione del Battesimo ai bambini in pericolo di morte contro la volontà dei genitori siano essi cattolici o non cattolici:
ricostruzione della genesi del testo;
il canone corrispondente nel Codice orientale;
possibile soluzione di interpretazione della norma codiciale.                 
Per arrivare a queste conoscenze useremo due metodi quello esegetico e quello storico 13.


1 Gal 3,26-27.

2 A. G. Martimort, I segni della nuova alleanza (Roma 1966) 186.

3Cf Giovanni Paolo II, epistola apostolica  Tertio millennio adveniente n. 40, 10 novembris 1994, in AAS 87 (1995) 31; EV 14/1789. I documenti del magistero vengono citati nell’edizione di AAS con la traduzione apparsa su EV. I documenti conciliari vengono citati nell’edizione del COD con la relativa traduzione italiana. Utilizziamo l’edizione bilingue del codice: T. Bertone, (ed.), Codice di diritto canonico, Roma 1997.

4 Cf Eb 13,8.

5 Cf Giovanni Paolo II , Tertio millennio adveniente n.41.

6La nota pastorale del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana "L'iniziazione cristiana 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti" (in Regno - documenti [1997] 343-359) sta risvegliando l'interesse sul battesimo. E questo è certamente positivo. Da qualche tempo, si assiste ad un recupero di tale sacramento, con tutte le conseguenze pastorali. Ha colpito tanti il testamento spirituale di don Giuseppe Dossetti che, sulla propria tomba, ha chiesto fosse scritto semplicemente: «Giuseppe Dossetti, battezzato nella solennità dell'Annunciazione del Signore dell'anno 1913, chiamato al giudizio di Dio il ...». Questo monaco , che ha desiderato portare con sé nella cassa il crocifisso, il rosario e la Bibbia, si è rifatto dunque alla centralità del battesimo e non alla semplice data anagrafica di nascita.

7Cf Giovanni Paolo II, Tertio millennio adveniente n.41.

8Giovanni Paolo II Litterae encyclicae Redemptoris missio n.47, 7 decembris 1990,  in AAS 83 (1991) 294; EV 12/641.

9Giovanni Paolo II, Adhortatio apostolica post-synodalis Christifideles laici, 30 decembris 1988, in AAS 81 (1989) 407; EV 11/1639.

10G. Biffi, Tre riflessioni sulla realtà battesimale (Leumann 1996) 7.

11Giovanni Paolo II, Ad quosdam Americae Septemtrionalis Episcopos sacra limina visitantes, 5 Iunii 1993, in AAS 86 (1994) 337; traduzione italiana in L’Osservatore Romano 7-8 giugno 1993.

12 can. 868 § 2: «Infans parentum catholicorum immo et non catholicorum, in pericolo mortis licite baptizatur, etiam invitis parentibus».

13 Il metodo esegetico è quello usato dai grandi commentatori del Codice del 1917.«Il proposito di questo metodo è l’aderenza massima alla lettera della disposizione codificata. Quando l’aderenza alla lettera provoca contraddizioni, si ricorreva ad una interpretazione secondo la mente del legislatore (da non confondersi con quello che la scuola dogmatica chiamava “la volontà astratta della legge”, né con quella che correnti storiche chiamavano “spirito della legge”), usando sia le indagini dei lavori preparatori, sia anche il combinato disposto di più canoni» (F. J. Ramos, Le Chiese particolari e i loro raggruppamenti 1 [Roma 1995] 17-18).
Nella nostra indagine terremo presente il principio generale del can. 17 che afferma che: “le leggi ecclesiastiche sono da intendere secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto; che se rimanessero dubbie e oscure si deve ricorrere ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine e alle circostanze della legge e all’intendimento del legislatore”.
Il metodo storico «studia l’origine e l’evoluzione delle leggi e degli istituti giuridici. I canoni e i diversi istituti giuridici si sono formati nel corso dei secoli. Come poter prescindere da questa storia? “Ciò che costituisce la novità fondamentale del Concilio Vaticano II” e che “costituisce altresì la novità del nuovo Codice” si trova “in linea di continuità con la tradizione legislativa della Chiesa”, afferma Giovanni Paolo II nella costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges» (F. J. Ramos, Le Chiese particolari..., 18-19).

CONCLUSIONI GENERALI

La Chiesa ha celebrato il battesimo dei bambini fin dai suoi primi momenti, più tardi lo ha richiesto esplicitamente con molti interventi. Il Concilio di Cartagine del 418 commina l’anatema contro chi nega che i bambini debbano essere battezzati subito dopo la nascita.
Il Concilio Lateranense II ( 1139) condanna come eretici quelli che sotto la falsa pretesa di zelo religioso negano il battesimo dei bambini. Papa Innocenzo III afferma che il battesimo è subentrato alla circoncisione e come l'anima del circonciso non andava perduta dal suo popolo, così colui che sarà rinato dall'acqua e dallo Spirito Santo, otterrà l'ingresso nel regno dei cieli. Lo stesso pontefice nel 1208 approvava il battesimo dei bambini ai quali sono rimessi tutti i peccati sia quello originale che quelli volontari.


chiamava “la volontà astratta della legge”, né con quella che correnti storiche chiamavano “spirito della legge”), usando sia le indagini dei lavori preparatori, sia anche il combinato disposto di più canoni» (F. J. Ramos, Le Chiese particolari e i loro raggruppamenti 1 [Roma 1995] 17-18).
Nella nostra indagine terremo presente il principio generale del can. 17 che afferma che: “le leggi ecclesiastiche sono da intendere secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto; che se rimanessero dubbie e oscure si deve ricorrere ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine e alle circostanze della legge e all’intendimento del legislatore”.
Il metodo storico «studia l’origine e l’evoluzione delle leggi e degli istituti giuridici. I canoni e i diversi istituti giuridici si sono formati nel corso dei secoli. Come poter prescindere da questa storia? “Ciò che costituisce la novità fondamentale del Concilio Vaticano II” e che “costituisce altresì la novità del nuovo Codice” si trova “in linea di continuità con la tradizione legislativa della Chiesa”, afferma Giovanni Paolo II nella costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges» (F. J. Ramos, Le Chiese particolari..., 18-19).


Il papa, poi, professava la propria fede nella salvezza di quei bambini che dopo il battesimo fossero morti prima di commettere dei peccati.
Il Concilio Lateranense IV (1215) puntualizza che il battesimo giova alla salvezza sia dei bambini che degli adulti. Così ribadisce anche il Concilio di Vienne (1312). Contro gli anabattisti che facevano dipendere gli effetti di ogni sacramento in primo luogo dalla fede dell'uomo, il Concilio di Trento condanna le seguenti affermazioni:
 • che si debba conferire il battesimo all'età in cui fu battezzato Cristo oppure in pericolo di morte;
• che sia meglio non battezzare i bambini piuttosto che battezzare nella sola fede della Chiesa senza un loro atto di fede personale;
• che i bambini battezzati non siano da annoverarsi tra i fedeli perché non hanno la capacità di credere e debbano essere battezzati di nuovo una volta raggiunta l'età del discernimento;
• che debba essere chiesto ai bambini divenuti adulti, il loro consenso su ciò che i padrini promisero nel giorno del loro battesimo, e che, in caso di risposta negativa non sono tenuti a vivere cristianamente e a loro siano negati i sacramenti fino a che non si ricredano.
Il Codice del 1917 in linea con l’insegnamento del Concilio di Trento è preoccupato di definire gli elementi normativi-positivi per una perfetta strutturazione e organizzazione del diritto sacramentale. Ecco perché presenta il battesimo come "fondamento e porta dei sacramenti (cf can. 737*§1), mezzo indispensabile per la "salus animarum". Inoltre, sotto l'aspetto più strettamente giuridico e più specifico, il battesimo di acqua è costitutivo della personalità nell'ordinamento della Chiesa (cf can. 87*). La volontà del soggetto che riceve il sacramento non determina la produzione degli effetti giuridici: infatti nell'infante o nell'amente può mancare e tuttavia il battesimo è senza dubbio valido (can. 754*).
L'Ordo baptismi parvulorum ( 1969) ribadisce la tradizione che i bambini sono battezzati nella fede della Chiesa, proclamata dai genitori, dai padrini e dalle madrine e dalla comunità che li circonda. La comunità locale nella quale "è la Chiesa" ha la funzione di insegnare a pregare, di proteggere, di educare questi bambini che saranno educati nella sua fede. Perciò il rituale stesso domanda l'assenso di tutta l'assemblea.
La Congregazione per la dottrina della fede preoccupata dell'abbandono indiscriminato della prassi del battesimo dei bambini intervenne nell'ottobre del 1980 con l'Istruzione Pastoralis actio. L'Istruzione risponde a cinque obiezioni sollevate contro la prassi battesimale dei bambini.
La Chiesa ha dunque, da sempre sostenuto la necessità di questo sacramento e lo ha ribadito nel codice del 1983 per assicurare al bambino il bene infinito dell'amore paterno di un Dio, che gratuitamente lo ricrea mediante il Suo Spirito, facendolo entrare da nuova creatura, grazie al mistero pasquale del Cristo, nell'eredità divina e unendolo al corpo di Cristo che è la Chiesa.
Per la celebrazione lecita del battesimo di un bambino è necessario che i genitori o almeno uno di loro, o la persona che legittimamente ne prende il posto, dia il consenso (cf can. 868 §1,1°). Questo diritto protegge il diritto naturale dei genitori sul loro bambino, così che, eccetto nei casi di pericolo di morte, non sarebbe lecito per un sacerdote battezzare un neonato presentato per il battesimo da qualcun altro, quali nonni, parenti o amici di famiglia.
L’obbligo gravissimo e il diritto di educazione (cf can. 226 §2), fatta di testimonianza, proposta, insegnamento, scelta di vita, di esempio (cf can. 774 §2) è così importante che se non ci fosse fondata speranza di tale impegno, il ministro è sollecitato a pensare prima di conferire il sacramento ed è invitato a comunicare ai genitori i suoi dubbi. Nei paesi “cristiani” questa mancanza di fondata speranza si ha quando nemmeno uno dei genitori dà le sufficienti garanzie per l’educazione religiosa del figlio.
Né nella legislazione precedente né nel testo attuale del Codice è richiesta la fede dei genitori ma solo che essi acconsentano al battesimo; quello che è richiesto, nel can. 868 §1,2° è la previsione futura di una educazione cristiana del bambino che può essere data, in mancanza dei genitori, anche da un parente, dal padrino, da un catechista o dal parroco: è un modo di coinvolgere più direttamente tutta la comunità parrocchiale nell’annuncio della fede e nella celebrazione dei sacramenti. Per questo il Codice prevede al can. 857 §2 che il battesimo sia celebrato di regola nella propria chiesa parrocchiale così appare più chiaramente che è il sacramento della fede della Chiesa e dell'incorporazione al popolo di Dio. È compito del parroco istruire i genitori e i padrini sul significato di questo sacramento e circa gli obblighi ad esso inerenti (can. 851,2°). Confermando la precedente disposizione, e per essa una immemorabile prassi della Chiesa, il can. 872 stabilisce di dare un padrino al battezzando il quale amplia in senso spirituale la famiglia del battezzando e rappresenta la Chiesa nel suo compito di Madre.
Il can. 868 §2 afferma la liceità del battesimo del bambino in pericolo di morte anche contro la volontà dei genitori o tutori sia cattolici sia non cattolici. In questa situazione il battesimo deve avvenire senza indugio (cf can. 867 §2). La legge canonica stabilisce che, quando chi debba ricevere i sacramenti si trovi in pericolo di morte devono essere ridotti al minimo i requisiti richiesti per la loro valida e lecita celebrazione e ricezione. Così non si richiede il consenso dei genitori, né la fondata speranza di una futura educazione.
San Tommaso non considerava lecito il battesimo dei bambini, figli dei non credenti, senza la volontà dei genitori. L’Aquinate non ammetteva il battesimo neppure nel caso di pericolo di morte del bambino.
Varie disposizioni della S. Sede ribadirono il pensiero di San Tommaso ma consideravano lecito il battesimo se il bambino era in articulo mortis o, anche, in pericolo di morte. Questo magistero della Chiesa è stato, nel 1917 codificato nel can. 750*§1. Così il battesimo era lecito, anche contro la volontà dei genitori sia cristiani sia non cristiani, se il pericolo di morte del neonato era tale che poteva essere prudentemente stimato che egli sarebbe morto prima di arrivare all’uso della ragione. L’insegnamento di San Tommaso non fu però dimenticato. I membri della Commissione di revisione del nuovo codice ( 1975) regolarono la materia del can. 750* in modo diverso affermando la non liceità del battesimo dei bambini anche se si trovano in pericolo di morte se entrambi i genitori o tutori sono espressamente contrari e motivavano questa mutazione della norma perché l’atto di fede è volontario per sua natura e richiede che l’uomo presti un razionale e libero ossequio di fede a Dio; questo atto volontario per il bambino può essere posto solo dai genitori in forza delle legge naturale.
Ma il risultato finale fu un testo assai lontano dalla formulazione contenuta nello Schema del 1975 e vicino al codice del 1917 anche se nel can. 750* §1 si parla di figli di infedeli mentre nel can. 868 §2 la previsione del battesimo si limita ai figli dei cattolici e dei non cattolici, cioè dei cristiani non in piena comunione con la Chiesa Cattolica.
Proponiamo ora quello che per noi può essere una possibile soluzione della controversia suscitata dagli autori sul can. 868 §2.
Presentiamo la nostra tesi rispondendo alle quindici obiezioni poste dagli autori, contro questo canone.
Le prime sette risposte affrontano gli aspetti più teologici della soluzione della controversi; le altre seguenti risposte affrontano gli aspetti più giuridici:

  1. a Mistò e altri, che affermano che il can. 868 §2 non è sorretto da una corretta teologia del Sacramento, abbiamo già risposto mostrando ampiamente che la Chiesa nel celebrare il sacramento del battesimo è fedele al mandato di Cristo: il bambino che viene battezzato non crede da solo, con un atto personale ma, tramite altri, attraverso la fede di tutta la Chiesa che gli è comunicata;
  2. molti autori, tra cui Robertson, ritengono che la liceità del comportamento previsto dal can. 868 §2 contrasta con il fondamentale diritto solennemente sancito nella dichiarazione Dignitatis humanae dove si proclama che non è mai lecito ad alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la loro coscienza. A loro rispondiamo che la libertà religiosa, diritto di cui i genitori godono insieme ad ogni fedele non significa essere sciolti da ogni obbligo verso Dio o che ad essi non incomba il dovere di formarsi una coscienza retta o che ad essi sia lecito stabilire arbitrariamente se debbono o no servire Iddio. La libertà religiosa comporta l’autonomia della persona: non però ad intra, ma ab extra; non si è sciolti, cioè, dagli obblighi attinenti Dio;
  3. Montan riporta l’obiezione di alcuni autori per i quali il canone sottointende una discutibile teologia della salvezza: a loro diciamo che nel battesimo l’uomo riceve la grazia a sua propria salvezza in quanto diventa membro della Chiesa. La Rivelazione ci ha reso noto la via ordinaria di salvezza che passa attraverso la Chiesa. Dio ha legato la salvezza al sacramento del Battesimo, è certo però che Egli non è legato ai suoi sacramenti;
  4. Mc Manus auspica che la norma del §2 del can. 868 sia riformulata con l’inciso “se non vi è pericolo di avversione alla religione” così come era presente nello Schema 1980. Ma l’inciso è stato soppresso dalla Commissione per due precise ragioni evitare il rischio di una svalutazione del diritto del bambino alla salvezza, per la quale è necessario il battesimo (cf can. 849) e per non tacere il dovere della Chiesa di adempiere la propria missione universale;
  5. Rivella afferma che non possiamo rimanere indifferenti al fatto che il Codice orientale, nel canone corrispondente (can. 681 §4 CCEO) ometta la previsione di un battesimo contro la volontà dei genitori. La formulazione del can. 681 §4 senza l’inciso “etiam invitis parentibus” è sicuramente  meno dura. Noi però, dagli atti pubblicati, conosciamo la “mens” della Commissione, che risulta chiarissima: il §4 del can. 681 è sostanzialmente conforme allo ius vigens nel CIC can. 750*§1;
  6. lo stesso autore indica come linea di applicazione assai prudente     del can. 868 §2 il criterio indicato a suo tempo dal Cappello, il quale, pur essendo un convinto assertore della necessità assoluta del battesimo in ordine alla salvezza, riteneva che neppure di fronte al pericolo di morte il battesimo dovesse essere celebrato in odio al cattolicesimo perché il bene comune della religione cristiana va preferito anche al più grande bene privato. Quest’ultimo inciso – il bene comune della Chiesa va preferito al più grande bene privato – va però bene compreso. La Chiesa non ha come fine quello di garantire la realizzazione dei diritti dei fedeli ma, di garantire  che la parola e i sacramenti, celebrati oggi dalla Chiesa, siano ancora la stessa parola e gli stessi sacramenti istituiti da Cristo. E la Chiesa, insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1257), si guarda dal trascurare la missione ricevuta dal Signore  di far rinascere “dall’acqua e dallo Spirito” tutti coloro che possono essere battezzati. Il battesimo, poi, è uno degli elementi fondamentali che costituiscono il bene comune della Chiesa, infatti come insegna il Concilio nella Lumen gentium 14: Cristo, inculcando a parole esplicite la necessità della fede e del battesimo ha insieme confermato la necessità della Chiesa stessa. Nella Chiesa non è possibile separare o contrapporre bene pubblico e bene privato poiché ogni fedele realizza il proprio destino personale nella partecipazione alla comunità ecclesiale, dal momento che questa è stata istituita perché tutti e singoli gli uomini giungano alla salvezza;
  7. Daly suggerisce di essere prudenti e di non battezzare neonati in pericolo di morte contro l’esplicita volontà dei genitori e di affidare il bambino alla amorevole misericordia di Dio. A lui ricordiamo che Dio, proprio perché ricco di misericordia ha voluto la Chiesa quale via ordinaria di salvezza, perché la Sua grazia, in Cristo, sia presente nel mondo come evento che perdura in tangibilità storica, in corporalità incarnatoria.

 

Risposte di ordine giuridico:

  1. per altri autori, tra cui Daly e Trevisan,  la norma va contro la volontarietà dell’atto di fede. Volontarietà che dipendono dallo stesso battezzando, se adulto, o in sua vece, quando è incapace, dai genitori i quali, in virtù della legge naturale, lo rappresentano ed esercitano i suoi diritti.

A questi facciamo notare che la volontà del soggetto che riceve il sacramento del battesimo non determina la produzione degli effetti, anche quando sia richiesta per la validità. Gli effetti del battesimo (la remissione dei peccati e della pena, il carattere, la grazia santificante e sacramentale) derivano dai meriti di Cristo. La volontà umana non è fonte degli effetti del battesimo e non  è necessaria alla costituzione del sacramento, essa è solo una condicio sine qua non per il valido conferimento del battesimo perché rimuove l’ostacolo rappresentato dall’impedimento dell’eventuale volontà contraria a ricevere il sacramento.
La volontà dei genitori se non è in grado di riconoscere, o di fatto non riconoscere l’interesse del figlio, può essere sostituita, dall’ordinamento, con un’altra volontà che meglio rappresenta l’interesse del bambino. Se l’ordinamento fosse rispettoso della volontà dei genitori contrari al battesimo del figlio si avrebbe solo un ossequio formale e non il rispetto di un principio di libertà non avendo quella volontà radici di giustizia in quanto nuoce agli interessi del bambino e alle finalità della Chiesa;

  1. Reinhardt, Trevisan e Daly hanno evidenziato come il can. 868 §2 non solo lede la libertà religiosa dei genitori ma è in contrasto con la libertà dell’atto di fede. La libertà dell’atto di fede non va confusa con la libertà religiosa: l’una si distingue dall’altra sotto molteplici aspetti. In primo luogo la libertà dell’atto di fede concerne i rapporti fra ogni singola persona e Dio e si concreta in un’affermazione positiva di libertà. È un atto che può essere compiuto solo con la grazia di Dio. La libertà religiosa, definita e proclamata nel documento Dignitatis humanae riguarda i rapporti fra le persone nella convivenza sociale. Ha un contenuto negativo che consiste nell’immunità dalla coercizione o l’assenza di pressioni indebite provenienti dall’ambiente sociale. A questi autori rispondiamo che di fronte al pericolo di morte scompare il pericolo di futura perversione del bambino. Il bambino ha poi il diritto di ricevere dai sacri pastori (cf can. 213) gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti;
  2. Celeghin, e altri,  affermano,  che la norma non rispetta la patria potestà dei genitori riconosciuta dal diritto naturale. A loro facciamo notare che non è dal battesimo che il bambino è sottratto alla patria potestà ma, dalla morte. Di fronte al pericolo di morte prevale la salvezza eterna del figlio sui diritti dei genitori. Lo scopo della norma non è quello di negare la libertà di coscienza ma, di affermare l’importanza del battesimo per la salvezza. Il can. 868 §2 è misura di quanto nel diritto della Chiesa sia avvertito il favor baptismi. Infatti è lo stesso ordinamento a farsi carico di provvedere al vero bene spirituale del bambino togliendo al genitore quel potere di rappresentanza che normalmente gli riconosce nei confronti del figlio ancora incapace di esprimere una propria volontà;
  3. a chi afferma, come P.D. Conce,  che il can. 868 presenta discordanze e incoerenze tra le esigenze del 1° paragrafo e le disposizioni del 2° paragrafo, vogliamo far rilevare che è sempre prassi della Chiesa ridurre al minimo i requisiti richiesti per la valida e lecita celebrazione e ricezione dei sacramenti di un fedele in pericolo di morte: la Chiesa davanti alla morte apre tutte le porte per venire incontro al fedele nel momento supremo della vita e non vuole irrigidirsi nell’osservanza di requisiti richiesti per la liceità quando ciò possa creare difficoltà al bene dei fedeli;
  4. alcuni autori, tra cui Daly,  fanno notare che il can. 868 §2 parla di battesimo legittimo “lecite baptizatur” e non che il bambino deve o dovrebbe essere battezzato; la norma prevede che si può fare e non che si deve o si dovrebbe fare. A questi autori ricordiamo le disposizioni date alla Conferenza Episcopale del Canada dalla Congregazione per i Sacramenti e dalla Congregazione per la dottrina della fede le quali affermano che nel riferirsi al can. 868 §2 ci si deve sempre esprimere per affermare il diritto alla salvezza eterna del bambino in pericolo di morte, il cui diritto prevale sulla volontà dei genitori;
  5. Robertson, Mistò, Ravanello, Durant, esprimono un certo disagio e perplessità perché la norma sembra contraddire la libertà di scelta e la responsabilità dei genitori. A loro  sottolineamo che ampiamente il codice richiama i genitori alla responsabilità e al dovere di far crescere interiormente in santità il Corpo mistico (cf can. 210), di obbedire ai pastori (cf can. 212 §1), il dovere di collaborare alla diffusione dell’annuncio cristiano (cf can. 211), di edificare il popolo di Dio per mezzo del matrimonio e della famiglia (cf can 226 §1), di educare cristianamente i figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa (cf can. 226 §2), di impartire un’educazione integrale sia fisica, sociale, culturale, sia morale e religiosa (cf can. 1136). La responsabilità è così importante ed urgente che i genitori o tutori, che fanno battezzare od educare i figli in una religione acattolica, sono puniti con una censura o con un’altra giusta pena (cf can. 1366);
  6. Rivella e Daly invocano l’accresciuta consapevolezza dei diritti individuali per invitare i cattolici ad essere prudenti e a non battezzare i neonati in pericolo di morte contro l’esplicita volontà dei genitori. A costoro chiediamo: “Chi si fa garante dei diritti alla vita spirituale e alla salvezza del minore non tutelato da chi lo dovrebbe rappresentare?”;
  7. Infine, Daly, afferma che in un contesto di società pluralista, la Chiesa deve evitare lo scandalo e l’insorgere di pregiudizi che facciano più difficile il riconoscerla come sacramento di salvezza. A lui rispondiamo che il pluralismo non può mai costituire un criterio normativo, anche in seno ad una società pluralista. La Chiesa deve rimanere fedele alla missione ricevuta dal Signore.

A conclusione di questo lavoro, dopo lo studio degli aspetti teologici-giuridici del sacramento del battesimo riteniamo che il can. 868 §2  sia  sostenuto da una corretta teologia del sacramento del battesimo. La liceità della normativa è in continuità con la tradizione e il magistero della Chiesa; è in armonia con molte disposizioni del codice vigente. Riteniamo altresì, che però vada applicato nei limiti fissati dal canone e ricordando sempre che nell’esercizio dei propri diritti i fedeli devono tener conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri (cf can. 223 §1) certi che se Dio non è legato ai suoi sacramenti, Egli però ha legato la salvezza al sacramento del battesimo (Catechismus Catholicae Ecclesiae n. 1257).

BIBLIOGRAFIA

1. Fonti e documenti

 

    1. Conciliari ( in ordine cronologico)

Concilio Lateranense IV, Constitutiones 21, 1215, in COD (Bologna 1991) 245.
Concilio di Firenze , Bolla di unione dei Copti, 4 februarii 1442, in COD (Bologna 1991) 576,32.
Concilio Tridentino, Canoni sul santissimo sacramento dell’Eucarestia, sess. XIII  11 octobris 1551, in COD ( Bologna 1991) 698,14.
Concilio Tridentino, Dottrina sui sacramenti delle penitenza e dell’estrema unzione, sess. XIV 25 novembris 1551, in COD( Bologna   1991) 707,14.
Concilio Tridentino, Dottrina della comunione sotto le due specie e dei fanciulli, sess. XXI 16 iulii 1562 , in COD ( Bologna   1991) 727,20.
Concilio Tridentino, Canoni sulla comunione sotto le due specie e sulla comunione dei fanciulli, sess. XXI 16 iulii 1562, in COD ( Bologna   1991) 727,39.
Concilio Vaticano II, Constitutio Sacrosanctum Concilium, 4 decembris 1963, in AAS 56 (1964) 97-138; COD(Bologna 1991) 820-843.
Concilio Vaticano II, Constitutio dogmatica Lumen gentium, 21 novembris 1964, in AAS 57 (1965) 5-75; COD (Bologna 1991) 849-900.
Concilio Vaticano II, Decretum Christus Dominus, 28 octobris 1965, in AAS 58 (1966) 673-696; COD (Bologna 1991) 921-939.
Concilio Vaticano II, Declaratio Gravissimum Educationis, 28 octobris 1965,in AAS 58 (1965) 728-739; COD (Bologna 1991) 959-967.
Concilio Vaticano II, Decretum Apostolica actuositatem, 18 novembris 1965, in AAS 58 (1966) 837-864; COD (Bologna 1991) 981-1001.
Concilio Vaticano II, Declaratio Dignitatis humanae, 7 decembris 1965,  in AAS 58 (1966) 929-946, COD (Bologna 1991) 1042-1086.
Concilio Vaticano II, Decretum Presbyterorum Ordinis, 7 decembris 1965, in AAS 58 (1966) 991-1024; COD (Bologna 1991) 1042-1068.
Concilio Vaticano II, Constitutio pastoralis Gaudium et spes, 7 decembris 1965, in AAS 58 (1966) 1025-1115; COD(Bologna 1991) 1069-1135.

 

    1. Pontifici ( in ordine cronologico)

 

Pio XI, Litterae encyclicae Casti connubi, 31 decembris 1930, in AAS  XXII     
            (1930) 545.
Pio  XIILitterae encyclicae  Mystici Corporis, 29 iunii 1943, in AAS  35 (1943), 193-248.
Paolo VI, Constitutio apostolica Paenitèmini qua Exercitum paenitetiae    in Ecclesia, praecipue per ieiunium et abstinentiam, 17 februarii 1966,  in AAS 58 (1966) 177-198 ; EV 2/625-654.
Paolo VI, Constitutio apostolica Divinae consortium naturae de sacramento confirmationis, 15 augusti 1971, in AAS 63 (1971) 657-664; EV 4/1067- 1082.
Paolo VI, motu proprio Ministeria quaedam, 15 augusti 1972, in AAS 64 [1972] 529-543.
Paolo VI, Ad participes Congressus internationalis Iuris Canonici      pressusUniversitatem Catholicam a S. Corde Mediolani habile, in  Communicationes 5 (1973) 126-127.
Giovanni Paolo II, Adhortatio apostolica Catechesi tradendae, 16 octobris 1979,  in AAS 71 [1979] 1277-1340; EV 6/ 1764- 1939.
Giovanni Paolo II, Adhortatio apostolica Familiaris consortio, 22    novembris 1981, in AAS 74 [1982] 81-191 ; EV 7/1522- 1810.
Giovanni  Paolo  II, Allocuzione in occasione della presentazione ufficiale delnuovo Codice, 3 febbraio 1983, in AAS 75 (1983) 454-  463.
Giovanni Paolo II, « Ad praelatos Auditores caeterosque officiales etAdministos tribunalis Sacrae Romanae Rotae coram admissos »,   in Communicationes 15 (1983) 21.
Giovanni Paolo II, Discorso a studiosi di diritto canonico, in Communicationes 15 (1983) 19.
Giovanni Paolo II, Adhortatio apostolica post-synodalis Christifideles laici,  30 decembris 1988, in AAS 81 (1989) 393-521; EV 11/1606-1900.
Catechismus Catholicae Ecclesiae (Città del Vaticano 1997).

    1. Curia Romana ( in ordine cronologico)

 

Sacra congregatio sancti ufficii, 6 Iul. 1896, in CIC Fontes 4/1200Sacrae congregatio concilii, De dispositionibus requisitis ad frequentem et quotidianam Communionem eucharisticam sumendam, in ASS 38 (1905-1906) 400-406.
Sacrae congregatio de sacramentis Decretum Quam singulari   deaetate admittendorum ad primam communionem eucaristicam, in AAS 2 (1910) 577-583.
Secretariatus ad chistianorum unitatem fovendam, Ad totam Ecclesiam 48, 14 maii 1967, in AAS 59 [1967] 574-592 ; EV 2/1194-1256.
Sacra congregatio pro cultu divino, Ordo baptismi parvulorum, 15 maii 1969, EV 3/1092-1157.
Sacra congregatio pro clericis, Directorium catechisticum generale,  11 aprilis 1971, in AAS 64 [1972] 97-176 ; EV 4/ 453-654
Sacra congregatio de disciplina sacramentorum-Sacra congregatio pro clericis, Declaratio de praemittendo sacramento Paenitentiae primae puerorum Communioni, 11 aprilis 1971, in AAS 65 (1973) 410; EV 4/654
Sacra congregato pro culto divino, Decretum Peculiare Spiritus quo Novus Ordo Confirmationis, 22 augusti 1971, in AAS 64 (1972) 77; EV 4/1083-1112.
Sacra congregato pro culto divino, Decretum Ordinis baptismi adultorum de «ordine initiationis christianae adultorum», 6 ianuarii 1972, in AAS 64 (1972) 252; EV 4/1345-1515.
Sacra congregatio de disciplina sacramentorum-Sacra congregatio pro clericis, Declaratio de praemittendo sacramento Paenitentiae primae puerorum Communioni, 24 maii 1973, in AAS 65 (1973) 410; EV 4/654
Sacra congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino et Sacra Congragatio pro Clericis, Responsum ad propositum dubium, in AAS 69 (1977) 427; EV 6/175
Sacra congregatio pro doctrina fidei, Instructio Pastoralis actio, 20 octobris 1980, in AAS 72 (1980) 1137-1156; EV 7/587- 630.
Santa Sede, Carta dei  diritti della famiglia, 24 novembre 1983, in EV 9/538-552.
Conseil pontifical pour l’unité des chretiéns, Directoire pour l'application des Principes et des Normes sur l'Oecuménisme, n.98, 25 mars 1993, in AAS 85 [1993] 1039-1119; EV 13/ 2169-2507).
Congregatio pro clericis  et aliae, Instructio [interdicasterialis] Ecclesiae de mysterio, 15 augusti 1997, in AAS 89 (1997) 856-862 ; EV 16/ 683-697
Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Istruzione Redemptionis Sacramentum, nn.146-153, 25 marzo 2004, in L’Osservatore Romano del 24 aprile 2004, supplemento.

    1. Codiciali ( in ordine cronologico)

 

Codex Iuris Canonici, Pii X P.M. iussi digestus, Be­nedicti Papae XV auctoritate promulga­tus, praefatione, fontium annotatione et indice analitico-al­fabetico ab e.mo Petro Card. Gasparri auctus (Romae 1917). Gasparri P.- Seredi I., Codicis iuris canonici Fontes  9 voll. (Romae 1923-1939).
Communicationes (Romae 1969 ss.).
Pontificia commissio codici iuris canonici recognoscendo, Schema  documenti pontificii quo disciplina canonica de sacramentis recognoscitur (Città del Vaticano 1975).
Pontificia commissio codici iuris canonici recognoscendo, Schema codicis iuris canonici (Città del Vaticano 1980).       
Pontificia commissio codici iuris canonici recognoscendo, Codex iuris canonici (E Civitate Vaticana 1982).
Pontificia commissio codici iuris canonici authentice interpretando, Codex Iuris Canonici Auctoritate Ioannis Pauli p.p.ii promulgatus. Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus (Città del Vaticano 1989).
Bertone , T., ed., Codice di diritto Canonico, Roma 1997.

1.5 Patristriche

Agostino, Contra Julianum, in PL 44.
Agostino, De anima et eius origine, in PL 44.
Agostino, De baptismo, in PL 43; CSEL 51/1 s.
Agostino, De Civitate Dei, in CSEL 40.
Agostino, De dono perseveratione, in PL 45.
Agostino,  De peccatorum meritis et remissione, in PL 44.
Agostino, Epistolae 166, in CSEL 44.
Agostino, Le Confessioni (Roma 1965).
Agostino, Le lettere II (Milano 1971).
Agostino, Sermones, in PL 38.
Ambrogio, De Abraham, in CSEL 32.
Ambrogio, De Misteriis, in PL 16.
Ambrogio, De obitu Valentiniani consolatio, in CSEL 73.
Cesario di Arles, Sermone 225, in Sancti Caesari Arlatensi
Sermones CCL 104.
Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogiche, in PG 33.
De Rebaptismate, in CSEL 3.
Fulgenzio, De fide, ad Petrum, in PL 65.
Gelasius I, Dicta adversus Pelagianum haeresis, in Epistola Imperatorum, Pontificum, aliorum CSEL 35.
Giovanni Crisostomo, In Matthaeum homiliae, in PG 56.
Giovanni Crisostomo, Sermones, in PG 50.
Graziano, Decretum (Lipsiae 1839).
Gregorio di Nazianzio, Orationes, in PG 35-36.
Ireneo di Lione, Adversus haereses, in PG 7.
Migne, J.P., Patrologiae cursus completus. Series prima la­tina (Parisiis 1844 s.); Series graeca, (Parisiis 1857 s.).
Origene, Commentariorum in epistolam ad Romanos, in PG 14.
S. Tommaso, La Somma teologica (Bologna 1984).
S. Tommaso, Commento delle Sentenze I-IV (Parisiis 1924 s.).
Tertulliano, De baptismo, in CSEL 20.

 

2. Studi

Aa.Vv., «Battesimo-Purificazione-Rinascita», in Aa.Vv., Dizionario di Spiritualità Biblico-Patristica (Roma 1993).
Aa.Vv., Battesimo, questione aperta (Roma 1974).
Aa.Vv., Il battesimo. Teologia e pastorale (Torino 1970).
Aa.Vv., La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa. Atti del VI Colloquio giuridico (Roma 24-26 aprile 1986) (Roma 1987).
Aa.Vv., La famiglia nella normativa canonica e civile. Atti del XII Congresso Canonistico Pastorale (Chieti 15-18 settembre 1980) (Chieti 1981).
Aa.Vv.,«Le Baptême des petits enfants», in La Maison-Dieu 89 (1967).
Aa.Vv., Le salute sans l'Evangile. Etude historique et critique du problém du salut des infidèles dans la littérature théologique récente (1912-1964) (Paris 1986).
Aa.Vv.,«Perché e come battezzare i bambini», in Rivista di Pastorale liturgica 106 (1981).
Aa.Vv., Porquoi le baptême? (Paris 1966).
Aa.Vv.,«Salvezza senza Vangelo»,in Sacra Dottrina 16 (1971).
Amalados M., «La foi sans le baptême», in Spiritus 14 (1973) 40-47.
Anton A., «Principios fundamentales para una theología del Laicado en la Eclesiología del Vaticano II», in Gregorianum 68, 1-2 (1987) 103-155.
Appendino F., «Il battesimo ai bambini oppure in età adulta», in Ministero Pastorale 46 (1971) 339-343 659-662.
Ardito S., «Battesimo: aspetti teologici e canonistici», in Monitor Ecclesiasticus 115 (1990) 33-65.
Arrietta J.S., «Pueblo de Dios sacerdotal: El Sacerdocio común de los fiebes. A proposito de la Costitución "Lumen gentium", nn.10-11», in Estudios Ecclesiásticos 46 (1971) 303-338.
Arrietta J.S., «Fondamenti della posizione giuridica attiva dei laici nel diritto della Chiesa», in Aa.Vv., I laici nel Diritto della Chiesa (Città del Vaticano 1987) 41-55.
Augustine C., A Commentary on the new Code of Canon Law (Saint Louis-London 1919-1921).
Baccari R., «La partecipazione del popolo di Dio al "munere ecclesiae"», in Aa.Vv., I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella Società. Atti del IV Congresso internazionale di Diritto Canonico, Fribourg (Suisse) 6-11 ottobre 1980 (Milano 1981) 251-264.
Baccari  R., La volontà nei sacramenti (Milano 1941).
Baldassarre W., «I modi con cui sono ordinati al popolo di Dio quelli che non hanno ricevuto il Battesimo», in Aa.Vv., La salvezza oggi (Roma 1989) 253-264.
Barth K., Die Kirchliche Lehre von der Taufe (Zurich 1943).
Baur G., «Battesimo di desiderio», in Aa.Vv., Sacramentum Mundi I (Brescia 1974) 600-607.
Bavaud G., «Hors de l'Eglise, pass de salut. Comment la comprèhension de cette doctrine a-t-elle évolué? », in Nova et Vetera 63 (1988) 137-148.
Becker K.J., «L'insegnamento sul battesimo del Vaticano II», in Laturelle R. (a cura di), Vaticano II. Bilancio e prospettive venticinque anni dopo I (Assisi 1987) 641-686.
Benoit A., «Le probléme du pédopabtisme», in Revue d'histoire et de philosophie religieuses 28-29 (1948/49) 132-141.
Berlingò S.,«Chiesa "laica" e "ministeriale": unità e distinzione», in Aa.Vv., I diritti fondamentali nella Chiesa e nella Società. Atti del IV Congresso internazionale di Diritto Canonico, Fribourg (Suisse) 6-11 ottobre 1980 (Milano 1981) 265-281.
Berlingò S., «La funzione dei laici nel nuovo C.J.C. », in Monitor Ecclesiasticus 107 (1982) 509-550.
Berlingò S., «La funzione dei laici nel diritto post-conciliare», in Aa.Vv., I laici nel diritto della Chiesa (Città del Vaticano 1987) 73-110.
Berlingò S., «I laici nella Chiesa», in Aa.Vv., Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano (Bologna 1987) 187-232.
Bersini F., Il nuovo diritto canonico matrimoniale (Torino 1985).
Bertin G., Appartenenza al popolo di Dio nel nuovo Codice (Roma 1993).
Bertolino R., «La libertà religiosa e gli altri diritti umani», in Il Diritto ecclesiastico 107 (1986) 87-130.
Bertolone V., La salus animarum nell’ordinamento giuridico della Chiesa (Romae 1987).
Bertone T., «Sistematica del Libro II. I Christifideles: doveri e diritti fondamentali», in Apollinaris 56 (1983) 433-442.
Betti U., «Appunto sulla mia partecipazione alla revisione ultima del nuovo codice di diritto canonico», in Aa.Vv., Il processo di designazione dei Vescovi. Storia, legislazione, prassi. X Symposium Canonistico-Romanistico (24-28 aprile 1995) (Città del Vaticano 1995) 1-19.
Bevenot A., «Salus extra Ecclesiam non est», in Aa.Vv., Fides Sacramenti. Sacramentum fidei (Van Gorcum 1981) 97-107.
Beyer J., «L'esortazione apostolica "Christifideles Laici"», in Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1989) 239-257.
Beyer J., «Il primo canone del Codice», in Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1993) 298-306.
Bianchi P., «Il “diritto di famiglia” della Chiesa», in Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1994) 285-299.
Blanchette C., Penitence et Eucharistie, Dossier d’une question controversee (Montréal 1989).
Blanco M., «De baptismo», in Marzao A.  - Miras J.   y Rodriguez – Ocaña R. (obra coordinada y dirigida por), Commentario exegètico al Codigo de Derecho Canónico III/1 (Pamplona 1996) 445-503.
Blat A., Commentarium textus Codicis iuris canonici 3 (Romae 1919-1927).
Biffi G., Tre riflessioni sulla realtà battesimale (Torino 1996).
Boissard E., Reflexions sur le sorte des enfants morts sans baptême (Paris 1974).
Bonaventura Da Gangi, «La sorte dei bambini morti senza battesimo», in La Palestra del Clero 54 (1975) 1117-1184 1256-1268.
Bonnet P.A., «Est in ecclesia diversitas ministerii sed unitas missionis», in Aa.Vv., I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e Società. Atti del IV Congresso internazionale di Diritto Canonico, Fribourg (Suisse) 6-11 ottobre 1980 (Milano 1981) 291-308.
Bonnet P.A. – Ghirlanda G., De Christifidelibus. De eorum iuribus, de laicis, de consociationibus. Adnotationes in Codicem (Romae 1983).
Bonnet P.A., «De laicorum notione adumbratio», in Periodica 74 (1985) 227-271.
Bonnet P.A., «La ministerialità laicale», in Aa.Vv., Teologia e diritto canonico (Città del Vaticano 1987) 87-130.
Bonnet P.A., «Il problema della soggettivià giuridica individuale nel diritto canonico», in Aa.Vv., Studi in memoria di Mario Condorelli I/1 (Milano 1988) 179-230.
Bonnet P.A., «La ministerialità dei laici genitori», in Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1989) 341-362.
Borobio D., «Bautismo de ninõs e iniciación cristiane», in Lumen 34 (1985) 6-21.
Borras A., La parrocchia. Diritto canonico e prospettive pastorali (Bologna 1997).
Borras A. - Calles K.H., «Chronique de droit canonique», in Nouvelle Revue thèologique 120 (1998) 84-90
Botte B., La tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, (Munster 1963).
Braumann G., «Ebr. 5,7-10», in Zeitsch Neutest Wissen 51 (1960) 278-280.
Bridge D. - Phyphers D., The Water that Divides. The Baptism Debate (Leicester 1977).
Caperon L., Le probléme du salut des infidèles (Paris 1912).
Cappello F.M., Tractatus canonico-moralis de Sacramentum, I De sacramentis in genere, de Baptismo, Confirmatione et Eucharestia (Torino 1962).
Cappellini E., « I sacramenti della salvezza», in Cappellini E. (ed.), La normativa del nuovo Codice (Brescia 1983) 177-211.
Caprioli A., «Problemi teologici del battesimo e della Confermazione», in Rivista liturgica 54 (1967) 418-428.
Caprioli A., «Saggio bibliografico sulla confermazione nelle ricerche storico-teologiche dal 1946 al 1973», in La Scuola Cattolica 105 (1975) 645-659.
Caprioli M., «La salvezza dei non cristiani», in Teresianum 40 (1989) 479-490.
Casiraghi A., «Il diritto di famiglia nel nuovo Codice di Diritto Canonico», in Il Diritto Ecclesiastico 96 (1985) 604-632.
Cassidy P., «Baptism of Desìre», in The Clergy Review 51 (1966) 728-730.
Castaño J.F., «Il “diritto di famiglia” della Chiesa», in Angelicum (1990) 153-184.
Castaño J.F., Il sacramento del matrimonio (Roma 1994).
Castaño J.F., Introduzione al diritto costituzionale della Chiesa (Roma 1994).
Castaño J.F., Gli istituti di vita consacrata (Roma 1995).
Castellucci E., «Verso un superamento del cristocentrismo? », in Rivista di teologia dell'evangelizzazione 1 (1997) 81-93.
Castillo- Lara R.J., «Criteri ispiratori della revisione del Codice di diritto canonico», in Aa.Vv., La nuova legislazione canonica (Roma 1983) 15-33.
Castillo- Lara R.J., «I doveri e i diritti dei Christifideles», in Salesianum 48 (1986) 307-329.
Castillo- Lara R.J., «Histoire et principes. Le livre III du CIC de 1983», in L'Anneé canonique 31 (1988) 17-54.
Cavagnoli G., «L'iniziazione cristiana nella prospettiva del nuovo codice», in Rivista liturgica 71 (1984) 249-267.
Celeghin A., «Disposizioni per l’ammissione alla Cresima e itinerario mistagogico», in Quaderni di diritto ecclesiale 2 (1991) 155-179.
Celeghin A., «I sacramenti della iniziazione cristiana», in Aa.Vv., La funzione di santificare della Chiesa. Quaderni della Mendola (Milano 1995) 23-93.
Celeghin A., «L'iniziazione cristiana nel CIC 1983», in Periodica 84 (1995) 31-75 267-314.
Celeghin A., «Considerazioni a partire dal can. 868 § 1,2°», in Quaderni di diritto ecclesiale 9 (1996) 76-102.
Chavasse A., «La discipline romaine des sept scrutins baptismaux», in Recherches de Sciences Religieuses 48 (1960) 227-240.
Che Chen-Tao V., «Il «Munus Sanctificandi» nel nuovo Codice di Diritto Canonico», in Aa.Vv., La nuova legislazione canonica (Roma 1963) 261-282.
Chiappetta L., Prontuario di diritto canonico e concordatario (Roma 1994).
Chiappetta L., Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale I-II (Roma 1996).
Ciprotti P., «I laici nel nuovo Codice di diritto canonico», in Apollinaris 56 (1983) 443-453.
Colombo C., «Riflessioni sul problema dei bambini che muoiono senza battesimo», in Aa.Vv., Miscellanea Carlo Figini (Venegono 1964) 575-603.
Coccopalmerio F., «Il laico dal Concilio al Codice», in Il Regno 32 (1987) 105-108.
Coccopalmerio F., «De conceptibus "christifidelis" et "laici" in CIC. Evolutio textuum et quaedam animadversiones», in Periodica 77 (1988) 381-424.
Compagnoni F., I diritti dell'uomo. Genesi, storia e impegno cristiano (Cinisello Balsamo 1995).
Composta D., «La "salus animarum" scopo del diritto della Chiesa», in Aa.Vv., La nuova legislazione canonica (Roma 1983) 243-260.
Composta D., «Libro IV: l’ufficio della Chiesa di santificare», in Pinto P.V. (a cura di), Commento al Codice di Diritto Canonico (Roma 1985) 513-537.
Condorelli M., «Educazione, cultura e libertà nel nuovo "Codex Iuris Canonici"», in Il Diritto ecclesiastico 94 (1983) 68-88.
Condorelli M., «I fedeli nel nuovo Codex Iuris Canonici», in Il Diritto ecclesiastico 95 (1984) 782-814.
Coppola R., «La posizione e la tutela del minore nel diritto canonico», in Il diritto di famiglia e delle persone 11 (1982).
Corecco E., «Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella Società: aspetti metodologici della questione», in Aa.Vv., I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella Società (Milano 1981) 1207-1234.
Corecco E., «I laici nel nuovo Codice di Diritto Canonico», in La Scuola Cattolica 112 (1984) 194-218.
Corecco E., «Il catalogo dei diritti-doveri del fedele nel CIC», in Aa.Vv., I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. Atti del V colloquio giuridico (8-10 marzo 1984) (Roma 1985) 101-125.
Coste R., Teologia della libertà religiosa (Bologna 1972).
Coste R., Verso l'uomo. La Chiesa e i diritti umani (Roma 1985).
Counce P.D., «The Deferral of Infant Baptism According to Canon 868 §1,2°», in Louvain Studies 13 (1988) 322-340.
Criscito A., «Osservazioni sulla personalità nell'ordinamento canonico», in Il Diritto ecclesiastico 54 (1943) 27-29.
Cullmann O., Le baptême des enfants et la doctrine biblique du baptême (Paris 1949).
Cuva A., «Codice di diritto canonico e documenti liturgici», in Rivista liturgica 71 (1984) 182-216.
Dalla Torre G., «Diritti dell'uomo o diritti del cristiano? » in Aa.Vv., I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella Società. Atti del IV Convegno internazionale di Diritto Canonico, Fribourg (Suisse) 6-11 ottobre 1980 (Milano 1981) 125-138.
Dalla Torre G., «Diritti e doveri dei fedeli nella Chiesa», in Orientamenti pastorali 31 (1983) 86-93.
Dalla Torre G.,«Il popolo di Dio», in Studi Cattolici (1984) 753-763.
Dalla Torre G., «La collaborazione dei laici alle funzioni sacerdotale, profetica e regale dei ministri sacri», in Monitor Ecclesiasticus 109 (1984) 140-165.
Dalla Torre G., «Dalla tolleranza alla libertà religiosa», in Orientamenti pastorali 3 (1995) 11-16.
Daly B., «Canonical Requirements of Parents in cases of Infant Baptism According to the 1983 Code», in Studia Canonica (1986) 409-438.
Damizia G., «La funzione di insegnare nella Chiesa», in Apollinaris 56 (1983) 601-631.
Dammacco G., «Missione dei genitori e munus dei padrini», in Monitor Ecclesiasticus 115 (1990) 627-646.
De Lubac H., Cattolicismo (Milano 1978).
Denzinger-Hunermann, Enchiridion Symbolorum defini­tionum et declarationem de rebus fidei et morum (Bologna 1995).
De Paolis V., «Il sacramento della penitenza», in Aa.Vv., Il Codice del Vaticano II. I sacramenti della Chiesa (Bologna 1989) 163-237.
De Paolis V., «Il sacramento dell’ unzione degli infermi», in Aa.Vv., Il Codice del Vaticano II. I sacramenti della Chiesa (Bologna 1989) 239-249.
De Paolis V., «Le sanzioni nella Chiesa», in Aa.Vv., Il Diritto nel mistero della Chiesa III (Roma 1992) 431-540.
De Paolis V., «Alcune considerazioni circa la formula “Actu formali ab ecclesia catholica deficere” », in Periodica 84 (1995) 579-608.
Del  Portillo A., Laici e fedeli nella Chiesa (Milano 1969).
Diehl, E., Inscriptiones latinae christianae veteres, (Berlino 1961).
Didier J.C., «Encore le sort des enfants morts sans baptême», in Esprit et Vie 85 (1975) 380-382.
Di  Marzo P., «Autonomia positiva e concettuale del diritto di libertà religiosa», in Il Diritto ecclesiastico 51 (1990) 141-163.
Di Mattia G., «Sostanza e forma nel nuovo diritto penale canonico», in Aa.Vv., Il nuovo codice di diritto canonico (Roma 1983) 409-437.
Di Quattro G., «Lo statuto giuridico dei "Christifideles" nell'ordinamento di diritto canonico», in Apollinaris 59 (1986) 77-114.
Doglietti M., «Le persone fisiche», in Trattato di diritto privato I/ 2 (Torino 1982) 5-8.
Dublanchy E., «Baptême de désir», in Aa.Vv., Dictionaire de Theologie Catholique II, 2 (1932) 2238-2244.
Duplancy J., «Le salut par la foi et le baptême d'après le Nouveau Testament», in Lumen et Vie 27 (1956) 13-52.
Durand J.P., «La religion de l’enfant en droit canonique. Reflexion à la suite de l’adhésion du Saint-Siège à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant», in L’Année Canonique 36 (1994) 193-220.
Duval A., Des Sacrementes au Concile de Trente (Paris 1985).
Duval A., «Le Concile de Trente et le Baptême des enfants», in La Maison-Dieu 110 (1972) 16-24.
Eichmann E., Lehrbuch des Kirchenrechtes auf Grund des Codex iuris canonici (Pederbon 1927).
Enchiridion Vaticanum 14 voll. (Bologna 1976 s.).
Errazuriz M.C.J., «Il battesimo degli adulti come diritto e come causa di effetti giuridico-canonici», in Ius Ecclesiae 1 (1990) 3-21.
Errazuriz M.C.J., «Il battesimo degli adulti nell'attuale diritto canonico», in Monitor Ecclesiasticus 115 (1990) 81-111.
Falsini R., L’iniziazione cristiana e i suoi sacramenti (Roma 1990).
Fazokas A., «De identitate Corporis Christi Mystici cum Ecclesia visibili in Doctrina Dionysiaca S. Thomae de Regeneratione spirituali», in Angelicum 31 (1954) 113-138.
Fedele P., Discorso generale sull'ordinamento canonico (Padova 1941).
Fedrizzi P., «Dottrina del rito battesimale in San Paolo», in Studia Patavia 7 (1960) 58-75.
Feliciani G., «I diritti fondamentali dei cristiani e l'esercizio dei «munera docendi et regendi», in Aa.Vv., I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella Società. Atti del IV Convegno internazionale di Diritto Canonico Fribourg (Suisse) 6-11 ottobre 1980 (Milano 1981) 221-240.
Feliciani G., «Considerazioni preliminari sulla missione dei laici», in Aa.Vv., Studi in memoria di Mario Condorelli I/1 (Milano 1988) 561-570.
Feliciani G., Il popolo di Dio (Bologna 1991).
Feliciani G., «I diritti e i doveri dei fedeli nella codificazione postconciliare», in Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1995) 255-272.
Feliciani G., Le basi del diritto canonico (Bologna 1995).
Feuillet A., «Mort du Christ et mort du chrétien d'après les epitres paliniennes», in Rivista biblica 66 (1959) 481-513.
Fietta P., «L'assioma "salus extra ecclesiam non est" nel contesto della dottrina ecclesiologica di San Cipriano», in Studia Patavina 22 (1975) 376-416.
Fisichella R., «Ministero di uomini e donne nella Chiesa», in Rivista liturgica 83 (1996) 417-434.
Flemintgon W.G., The New Testament doctrine of baptism (London 19532).
Floristan Samanes C., «Controversia sobre il bautismo de niños», in Phase 10 (1970) 39-70.
Fumagalli Carulli O., «La libertà di scelta religiosa: principio fondamentale dello «ius publicum ecclesiasticum esternum» e della revisione concordataria italiana», in Aa.Vv., I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella Società. Atti del IV Convegno internazionale di Diritto Canonico Fribourg (Suisse) 6-11 ottobre 1980 (Milano 1981) 881-888.
Fumagalli Carulli O., «I laici nella normativa del nuovo codex iuris canonici», in Monitor Ecclesiasticus 107 (1982) 491-508.
Galot J., «La salvezza dei bambini morti senza battesimo», in La Civiltà Cattolica 122 (1971) 228-240.
Galot J., «La salvezza dei bambini per mezzo del voto del battesimo», in La Civiltà Cattolica 122 (1971) 336-346.
Gaullier B., L'etat des enfants morts sans baptême d'après saint Thomas d'Aquin (Diss. Angelicum) (Paris 1961).
Gauthier A., Principi generali dell'attività giuridica nella Chiesa (Roma 1993).
Gauthier A., Norme canoniche generali sui fedeli, laici e chierici (Roma 1994).
George A., «Les textes du Nouveau Testament sur le Baptême», in Lumen et Vie 2 (1956) 153-164.
Ghirlanda G., «De laicis iuxta novum codicem», in Periodica 72 (1983) 53-70.
Ghirlanda G., «De christifidelibus (cann. 204-207) », in Bonnet P.A. – Ghirlanda G., De christifidelibus. De eorum iuribus, de laicis, de consociationibus (Romae 1983) 3-18.
Ghirlanda G., «I laici nella Chiesa secondo il nuovo Codice di diritto canonico», in La Civiltà Cattolica 134 (1983) 531-543.
Ghirlanda G., «I laici nella Chiesa secondo il nuovo Codice di diritto canonico», in Aggiornamenti sociali 34 (1983) 485-496.
Ghirlanda G., «De obligationibus et iuribus Christifidelium in communione ecclesiali deque eorum adimpletione et exercitio», in Periodica 73 (1984) 329-378.
Ghirlanda G., Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione (Roma 1990).
Ghizzoni L., «La prima confessione e la prima comunione (cann. 913; 914): indicazioni giuridiche, pastorali e psicologiche», in Quaderni di diritto ecclesiale 2 (1991) 141-154.
Giblet J., «Baptême, sacrament de l'incorporation a l'Eglise selon Saint Paul», in Lumen et Vie 27 (1956) 341-367.
Giblet J., «Notes concernant le baptême des enfants», in La foi et le temps 5 (1975) 3-23.
Gramaglia P.A., Il battesimo dei bambini nei primi quattro secoli (Brescia 1973).
Hamer J., «Progressiva elaborazione del testo della Dichiarazione», in Hamer J. - Riva C., La libertà religiosa nel Vaticano II (Torino 1966) 34-103.
Hendriks J., «De libertate religiosa in Concilio Vaticano II disceptatio. Num mutata est doctrina? », in Periodica 76 (1987) 83-98.
Herranz J., «Lo statuto giuridico dei laici: l'apporto dei testi conciliari e del codice di diritto canonico del 1983», in Aa.Vv., Studi in memoria di Mario Condorelli I/1 (Milano 1988) 761-790.
Hervada J., «Il popolo di Dio», in Lombardia P. – Arrieta J.I. (a cura di), Codice di Diritto Canonico I (Roma 1986) 178-198.
Hervada J. – Lombardia P., El derecho del Pueblo de Dios I (Pamplona 1970).
Hick J., «Il cristianesimo tra le religioni del mondo», in Filosofia e Teologia 6 (1992) 13-24.
Hierold A.E., «Taufe und Firmung», in Listl J. – Muller H. – Schmitz H. (a cura di), Handbuch des Katholischen Kirchenrechts (Regersburg 1983) 847-857.
Holland S., «Equality, dignity and rights of the laity», in The Jurist 47 (1987) 103-128.
Horger P., «Concilii Tridentini de necessitate baptismi doctrina in decreto de iustificatione (sess. VI) », in Antonianum 7 (1942) 193-222 269-302.
Hortal J.S., Codigo de Direito Canõnico (Sao Paulo 1983).
Huard J., «Le baptême des enfants: dossier bibliographique», in Confront 1 (1968) 73-74.
Huizing P., «The Sacramental Structure of Church Order and its Implications», in The Jurist 32 (1972) 473-486.
Jacobs A., «La participation des laïcs à la mission de l'Église dans le Code de droit canonique», in Revue Théologique du Louvain 18 (1987) 317-336.
Jacobs A., «Les laïcs, membres du peuple de Dieu, à travers le Code de droit canonique», in Revue Théologique du Louvain 18 (1987) 30-47.
Jay P., «Baptême-Limbes-Mission», in Esprit et Vie 82 (1972)172-174.
Jeremias J., Die Kindertaufe in des ersten vier Jahrhun­derten (Gottingen 1958).
Karokaran A., «The Relationship of Mission, Conversion and  Baptism», in International Review of Mission 72 (1983) 344-364.
Kelly D., «Book IV. The Sanctifying office of the Church», in Aa.Vv., Canon Law Letter e spirit (London 1995) 455-484.
Knitter P., Nessun altro nome? Un esame critico degli atteggiamenti cristiani verso le religioni mondiali (Brescia 1991).
Krukowski J., «La libertà e l'autorità nella Chiesa», in Aa.Vv., I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella Società. Atti del IV Convegno internazionale di Diritto Canonico, Fribourg (Suisse) 6-11 ottobre 1980 (Milano 1981) 155-163.
Latourelle R., Vaticano II. Bilancio e pro­spettive venticinque anni dopo (Assisi 1987).
Lazzati G., «Secolarità e laicità», in Il Regno-attualità 12 (1985) 333-339.
Liber sacramentorum (Roma 1968).
Ligier L., «Débat sur le baptême des petits enfants. Motivations dottrinales et experiences actuelles», in Gregorianum 7 (1976) 613-657.
Ligier L.,«Le Baptême des petits enfantes»,in Notitiae 7 (1971) 64-70.
Lo Castro G., «Diritti della persona, libertà religiosa ius ad fidem nell'ordinamento canonico», in Aa.Vv., Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele I (Perugia 1984) 339-367.
Lo Castro G., Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento giuridico (Milano 1985).
Lo Castro G., «La libertà religiosa e l'idea di diritto», in Il Diritto ecclesiastico 107 (1996) 36-63.
Lo Castro G., «Sui diritti e doveri del fedele nell'ordinamento canonico», in Aa.Vv., A venti anni dal Concilio. Prospettive teologiche e giuridiche. Atti del convegno di studi: "Il Concilio Vaticano II venti anni dopo". Catania, 21 aprile, 5-6 maggio 1983 (Palermo 1984) 159-204.
Lodi E., Liturgia della Chiesa (Bologna 1981).
Lombardia P., «I diritti del laico nella Chiesa», in Concilium 7/8 (1971) 161-171.
Longhitano A., «Il libro II: il popolo di Dio», in La Scuola Cattolica 112 (1984) 174-193.
Longhitano A., «Laico, persona, fedele cristiano. Quale categoria giuridica fondamentale per i battezzati? », in Aa.Vv., Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano (Bologna 1989) 9-54.
Maggialli A., La volontà salvifica di Dio e i bambini che muoiono senza battesimo (Diss. Gregoriana) (Roma 1971).
Manfredi A., «Aborto e destino soprannaturale della creatura espulsa dal grembo materno: battesimo di sangue», in Renovatio 18 (1983) 609-612.
Mangenot E., «Baptême dans l'Église anglicane et dans les sectes protestantes après le Concile de Trente», in Aa.Vv., Dictionnaire de Théologie catholique II, 1 (1932) 337-341.
Manzanares J. - Barberena J.G., «Nueva codificación del derecho sacramental. Anotaciones al esquema propuesto por la Comisión Pontificia», in Salmaticensis 24 (1977) 100-128.
Manzanares J., «Libro IV: De la función de santificar de la Iglesia», in Aa.Vv., Codigo de Derecho Canonico, edicion bilingüe comentada por los profesores de la facultad de derecho canonico de la Universidad Pontificia di Salamanca (Madrid 1988) 431-502.
Manzanares J., «L’Eucarestia», in Aa.Vv., Il Codice del Vaticano II. I Sacramenti della Chiesa (Bologna 1989).
Marantonio Sguerzo E., «Il battesimo nella Chiesa primitiva: dalle origini agli inizi del II secolo», in Monitor Ecclesiasticus 115 (1990) 112-121.
Marcuzzi P.G., «L'educazione cattolica nel nuovo Codice di diritto canonico», in Vita consacrata 20 (1984) 645-658.
Martì J.M., «La regulación canonica del bautismo de niños en peligro de muerte», in Ius canonicum 31 (1991) 709-733.
Martin Avedillo J.A., «El Bautismo de los niños segun las fuentes del Codigo», in Antonianum 44 (1969) 512-541.
Martinelli R., «Il battesimo dei bambini», in Monitor Ecclesiasticus 115 (1990) 67-80.
Masi R., «Salvezza dei bambini morti senza battesimo. La dottrina della Chiesa», in Euntes Docete 17 (1964) 237-250.
Mc Manus F.R., «Part I: The Sacramentes. Title I: Baptism», in Aa.Vv.,  The Code of Canon Law. A Text and Commentary (New York 1985) 593-642.
Michel A., «Vie surnaturelle des nonbaptisés», in L'Ami du Clergé 72 (1962) 701-703.
Michel A., «Salut des enfants et baptême "in voto"», in L'Ami du Clergé 74 (1964) 585-586.
Michiels G., Principia generalia de personis in Ecclesia (Parisiis - Tornaci - Romae 1955).
Mistò L., Libertas religiosa e libertas ecclesiae (Brescia 1982).
Mistò L., «Il libro IV: la funzione di santificare della Chiesa», in La Scuola Cattolica 112 (1984) 279-307.
Mistò L., «Il libro IV: la funzione di santificare della Chiesa», in Aa.Vv., Il nuovo codice di diritto canonico. Studi (Torino 1985) 165-193.
Mogavero D., «La condizione del laico nell’ordinamento canonico», in Aa.Vv., Dossier sui laici (Brescia 1991) 65-102.
Molina Melià A., «Libro IV. De la función de santificar de la Iglesia», in Aa.Vv., Codigo Derecho Canonico (Antonio Benlloch Poveda dir.) (Valencia 1993) 397- 414.
Moneta P., «Il diritto ai sacramenti dell'iniziazione cristiana», in Monitor Ecclesiaticus 115 (1990) 613-626.
Montan A., «Il libro III: la funzione di insegnare della Chiesa», in La Scuola Cattolica 112 (1984) 252-278.
Montan A., «Liturgia e sacramenti nel nuovo Codice di Diritto Canonico», in Rivista liturgica 71 (1984) 153-181.
Montan A., «Diritto di ricevere i sacramenti e diritti fondamentali dei fedeli», in Aa.Vv., I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. Atti del V colloquio giuridico (8-10 marzo 1984) (Roma 1985) 491-495.
Montan A., «Obblighi e diritti di tutti i fedeli. Presentazione e commento dei cc. 208-223 del Codice di diritto canonico», in Apollinaris 60 (1987) 545-582.
Montan A., «I sacramenti dell'iniziazione cristiana», in Aa.Vv., Il Codice del Vaticano II. I sacramenti della Chiesa (Bologna 1989) 19-75.
Montan A., «La funzione di santificare della Chiesa. Sezione I: Liturgia. Iniziazione cristiana. Eucarestia. Penitenza. Unzione degli infermi. Ordine (cann. 834-1054) », in Aa.Vv., Il diritto nel mistero della Chiesa III (Roma 1992) 79.
Montan A., «L'educazione cattolica», in Aa.Vv., La funzione di insegnare della Chiesa. Quaderni della Mendola (Milano 1994) 65-96.
Morgante M., I sacramenti nel Codice di diritto canonico (Cinisello Balsamo 1984).
Navarrete U., «Diritto fondamentale al matrimonio e al sacramento», in Quaderni di diritto ecclesiale 2 (1988) 72-78.
Nicotra G., «Interpretazione di Cipriano al cap. IV, vers. 12 della Cantica», in La Scuola Cattolica 68 (1940) 380-387.
Nocent A., «La preparation au baptême des enfants», in Eundes docet 32 (1979) 263-275.
Obijole B., «A Case for Infant Baptism in the Christian Church», in Indian Missiological Review 11 (1989) 181-197.
Paliard C., «Des enfants vers le baptême», in Lumière et vie 157 (1982) 63-75.
Panikkar R., Il Cristo sconosciuto dall'induismo (Milano 1976).
Pavan P., Dignitatis humanae. Dichiarazione sulla libertà religiosa (Casale Monferrato 1986).
Pavan P., «La dichiarazione conciliare: contenuto e prospettive», in Humanitas 24 (1969) 40-75.
Pavan P., «Il diritto alla libertà religiosa nella dichiarazione conciliare “Dignitatis humanae” », in Concilium 2 (1966) 31-46.
Pavan P., La libertà religiosa nella dichiarazione conciliare “Dignitatis humanae” (Brescia 1967).
Pavan P., Libertà religiosa e pubblici poteri (Milano 1965).
Pavan P., «Liberté religieuse et dignité humaine», in Conscience et liberté 11 (1976) 5-14.
Pavan P., «Obiectum et fundamentum libertatis religiosae in “Dignitatis humanae” Declaratione», in Aa.Vv., Acta Congressus internationalis de theologia Concilii Vaticani II (Romae 26 septembris – 1 Octobris 1966) (Typis Polyglottis Vaticanis 1968) 630-637.
Pavan P., «Promozione della libertà religiosa in uno stato laico e pluralista nella prospettiva del Vaticano II», in Documentazioni di Iustitia 1 (1977) 4-12.
Pavan P., « Repercussion de la déclaration “Dignitatis humanae” dans la vie de l’Église», in Conscience et liberté 14 (1977) 48-57.
Pavan P., Scritti/1. L’anelito dell’uomo alla libertà (Roma 1989).
Pavanello P.,«Rilevanza del principio della libertà religiosa all’interno dell’ordinamento canonico», in Quaderni di diritto ecclesiale 11 (1998) 267-283.
Perego A., «Esiste un sostituto del battesimo per la giustificazione dei bambini? », in Divinitas 4 (1960) 561-574.
Petroncelli M., «I soggetti nell'ordinamento canonico», in Il Diritto Ecclesiastico 53 (1942) 276-282.
Petroncelli Hubler F., «Diritti e doveri della famiglia nell'educazione cristiana», in Aa.Vv., Studi in memoria di Mario Condorelli I/2 (Milano 1988) 1133-1147.
Philips G., La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo e commento della Lumen gentium (Milano 1975).
Picozza P., «L'obbligo dell'educazione religiosa della prole e la libertà religiosa», in Aa.Vv., La Chiesa dopo il Concilio. Atti del Congresso internazionale di diritto canonico 14-19 gennaio 1970 II/2 (Milano 1972) 1079-1101.
Picozza P., Educazione religiosa della prole nel matrimonio sacramento (Roma 1981).
Picozza P., Chierici e laici nel nuovo Codice di diritto canonico (Roma 1985).
Pizzorni R.M., «Diritto naturale e libertà della persona umana», in Apollinaris 62 (1989) 21-47.
Porro C., «La salvezza dei bambini morti senza il battesimo», in La Rivista del Clero Italiano 63 (1982) 942-949, 64 (1983) 90.
Pujol C., «Baptismus infantium in Ecclesiis Orientalibus», in Periodica 72 (1983) 212-237 563-587.
Quacquarelli A., «Il battesimo di sangue», in Aa.Vv., Sangue e antropologia II (Roma 1987) 1263-1275.
Rahner K., Corso fondamentale sulla fede (Roma 1984).
Rahner K., «I cristiani anonimi», in Rahner K., Nuovi saggi I (Roma 1968) 759-772.
Ramos F. J., Le chiese particolari e i loro raggruppamenti 1 (Roma 1995).
Randrinasolo J.I., Les Droits de l’Enfant dans le Code de Droit Canonique (Romae 1995).
Ratzinger J., «Salus extra ecclesiam nulla est», in Aa.Vv., I grandi temi del Concilio (Roma 1965) 195-207.
Recchi S., «L'impegno a diffondere l'annuncio della salvezza (can. 211) », in Quaderni di diritto ecclesiale 4 (1995) 419-423.
Reckinger F., Baptiser del enfants à quelles conditions? (Bruxelles 1987).
Regina G., «La sorte dei bambini che muoiono senza battesimo», in La Scuola Cattolica 86 (1958) 81-115.
Rivella M., «Amministrazione e ricezione dei sacramenti in pericolo di morte. Il viatico», in Quaderni di diritto ecclesiale 9 (1996) 314-320.
Rivella M., «Battezzare i bambini in pericolo di morte anche contro la volontà dei genitori (can 868 § 2)», in Quaderni di diritto ecclesiale 9 (1996) 66-75.
Rivella M., «La parrocchia luogo preferenziale del battesimo (can. 857 §2) », in Quaderni di diritto ecclesiale 4 (1991) 184-187.
Robertson J.W., «Canons 867 and 868 and Baptizing Infants Against the Will of the Parents», in The Jurist 45 (1985) 631-638.
Rossi O., «La figura del laico nel Concilio Vaticano II», in Monitor Ecclesiasticus 107 (1982) 476-490.
Ruch C., «Baptême, d'après le Concile de Trente», in Aa.Vv., Dictionaire de Théologie catolique II, 1 (1932) 296-329.
Ruffini E., Il battesimo nello Spirito (Torino 1975).
Ruffini E., «Teologia del battesimo. Dal Vaticano II al nuovo Ordo baptismi parvulorum», in Rivista di Pastorale Liturgica 8 (1970) 32-42.
Rusch W.G., «Baptism of desire in Ambrose and Augustine», in Aa.Vv., Studia Patristica (Oxford 1957) 374-378.
Sala G.B., «Il pedobattesimo: una prassi antica e un problema odierno», in Renovatio 9 (1974) 9-38.
Salachas D., L'iniziazione cristiana nei Codici orientali e latino (Bologna-Roma 1991).
Sanchez Ramiro R., El Baptismo en el decreto sobre el pecado original del Concilio de Trento (Diss. Gregoriana) (Roma 1983).
Santi R., «Organo», in Frammenti di un dizionario giuridico (Milano 1947) 161.
Scabini P., «Iniziazione cristiana, celebrazione dei sacramenti e ministero delle famiglie nella parrocchia», in Orientamenti pastorali 31 (1983) 39-54.
Scaltriti G., «La salvezza dei bambini senza battesimo», in La Palestra del Clero 52 (1973) 1294-1314;  1442-1457;  1511-1529.
Scanzillo C., La Chiesa sacramento di comunione. Commento teologico alla "Lumen gentium" (Napoli 1987).
Schmalz F., «Battesimo (differimento del)», in Aa.Vv., Dizionario di Pastorale (Brescia 1979) 85.
Scola A., «La fondazione dei diritti dell'uomo in Jacques Maritain», in Aa.Vv., I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella Società. Atti del IV Convegno internazionale di Diritto Canonico, Fribourg (Suisse) 6-11 ottobre 1980 (Milano 1981) 889-910.
Sommet J., «De multiples baptêmes», in Vie chretienne 330 (1989) 6-9.
Spada I., «Parità morale e giuridica dei coniugi prima e dopo il Concilio Vaticano II», in Aa.Vv., La Chiesa dopo il Concilio Vaticano II (Milano 1972) 1169-1193.
Spinelli L., «I diritti umani nelle relazioni tra Stato e Chiesa», in Aa.Vv., I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella Società. Atti del IV Convegno internazionale di Diritto Canonico, Fribourg (Suisse) 6-11 ottobre 1980 (Milano 1981) 1143-1150.
Tasciotti F.M., «Diritti e doveri dei battezzati», in Studi Cattolici (1987) 519-521.
Tejero E., «La funzione santificatrice della Chiesa», in Lombardia P. e Arrireta J.I. (a cura di), Codice di diritto canonico II (Roma 1987) 614-653.
Trevisan G., «Il battesimo dei bambini», in Quaderni di diritto ecclesiale 4 (1991) 131-140.
Triacca A.M., «La concezione sacramentaria del libro IV del Codice di Diritto Canonico - Iniziali riflessioni», in Rivista liturgica 71 (1984) 233-248.
Urru A., La funzione di insegnare della Chiesa, (Roma 1989).
Urru A., La funzione di santificare della Chiesa, I (Roma 1991) 45-77.
Urru A., Sanzioni penali nella Chiesa (Roma 1996).
Van Hove A., Commentarium Lovaniense in Codicem iuris canonici (Mechliniae 1928).
Vanzetto T., «Il diritto della famiglia nella Chiesa: la famiglia in quanto soggetto ecclesiale», in Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1994) 300-321.
Vermeersch A. - Cruesen J., Epitome Iuris Canonicum commentariis II (Romae 1930).
Vernz F.X. - Vidal P., Ius canonicum, IV (Romae 1934).
Villette L., Foi et Sacrament (Paris 1959).
Wagner A., «Reformatorum saeculi XVI de necessitate baptismi doctrina», in Divus Thomas (Piacenza) 45 (1942) 5-34 157-185.
Wiatrowski R.E., Responsibility of Parents in Presenting a Child for Baptism (Romae: Pont. Stud. Univ. a S. Thoma Aq. in Urbe 1981).
Willems B.A., «La necessità della Chiesa per la salvezza», in Concilium 1 (1965) 161-180.
Woestman W.H., Sacraments. Initiation, Penance, Anointing of the Sich. Commentary on canons 840-1007 (Ottawa 1996).
Woywod S., A pratical Commentary on the Code of Canon Law (New York 1932).
Zambon G., «Ministeri laicali e ministerialità della Chiesa», in Presbyteri 30 (1996) 625-636.
Zanetti E., «Commento al c.11: "Chi deve osservare le leggi della Chiesa?" », in Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1988) 187-190.
Zanetti E., «Sacramento al matrimonio e famiglia cristiana. Le radici del diritto sulla famiglia nella Chiesa», in Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1994) 272-284.

INDICE DELL’ESTRATTO

INDICE GENERALE
ABBREVIAZIONI E SIGLE.......................................................................................
INTRODUZIONE.......................................................................................................

 

CAPITOLO IV: Il conferimento del battesimo ai bambini in pericolo di morte contro la volontà dei genitori (can. 868 §2) ...............................................................................
1. Conferimento dei sacramenti in pericolo di morte..........................................
1.1 Il Battesimo....................................................................................................
1.2 La Confermazione.........................................................................................
1.3 L’Eucarestia...................................................................................................
1.4 La Penitenza...................................................................................................
1.5 L’Unzione degli infermi...............................................................................
1.6 Il Matrimonio.................................................................................................
2. Conferimento del battesimo ai figli di non-cattolici (can. 750§1).................
3. Conferimento del battesimo ai bambini in pericolo di morte contro la volontà dei genitori (can. 868 §2)................................................................................................................................
4. Conferimento del battesimo ai bambini in pericolo di morte nel codice delle Chiese orientali (can. 681 §4 CCEO)..................................................................................................................
5. Il diritto dei fedeli ai beni spirituali e il battesimo dei bambini (cann. 213; 868 §2).     
5.1 Rapporto tra battesimo e libertà...................................................................
5.2 Il diritto al sacramento del battesimo..........................................................
5.3 Il diritto dei bambini alla vita spirituale.......................................................
5.4 La “salus animarum” fine del diritto della Chiesa......................................
Conclusioni...............................................................................................................

CONCLUSIONI GENERALI.....................................................................................

BIBLIOGRAFIA..

INDICE DELL'ESTRATTO….…............................................................................. .




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