
La centralità della figura del fedele nel nuovo Codice risulta evidente se si considera che l’intero libro secondo, dedicato al popolo di Dio, si apre proprio con la definizione di questo stato che può ben dirsi fondamentale in quanto comune a tutti i membri della Chiesa. Questo aspetto spicca maggiormente se si fa un confronto col codice precedente.
« Il codice di diritto canonico del 1917 nel libro riguardante “le persone” trattava ampiamente dei chierici e dei religiosi, dedicava poche norme ai laici e non si occupava in alcun modo della condizione giuridica comune a tutti i battezzati. Un’opzione derivante dall’ecclesiologia allora dominante che sottolineava la diversità tra i vari livelli gerarchici esistenti nella Chiesa, al punto da considerarla una società composta da soggetti essenzialmenti ineguali tra loro. In tale ottica, protagonista della vita ecclesiale non era né la comunità cristiana né il singolo battezzato, ma l’autorità ecclesiastica che, in ultima analisi, veniva identificata con la Chiesa stessa. Ai fedeli era solo richiesto di avvalersi degli aiuti spirituali offerti dalla gerarchia e di conformarsi alle sue direttive in modo disciplinato e obbediente ».
Una concezione decisamente superata dal Concilio Vaticano II che, definendo la Chiesa come popolo di Dio, ha operato una profonda rivalutazione del significato dell’apparteneza a tale popolo.
l codice paolino-giovanneo ha trovato sempre il suo essenziale punto di riferimento nell’immagine conciliare della Chiesa. Questo principio interpretativo è stato enunciato da Giovanni Paolo II nella Costituzione di promulgazione del nuovo codice. Esso non pretende quindi di costituire un testo esaustivo ed “esclusivo” secondo l’ideologia propria delle codificazioni secolari, ma richiede di essere letto in parallelo con i documenti conciliari.
« La collaborazione dei laici alle funzioni sacerdotale, profetica e regale dei ministri sacri trova canonica disciplina in una serie di canoni del nuovo codex, con i quali vengono tradotti sul piano del diritto gli insegnamenti in materia del Vaticano II e del magistero pontificio successivo, nonché vengono riassunte, ed eventualmente modificate, norme già dettate dal legislatore canonico nell'età post-conciliare. Non c'è dubbio che questa sia una delle materie nella quale è maggiormente evidente l'incidenza dell'ecclesiologia del Concilio sui contenuti normativi del nuovo codice di diritto canonico. E non solo perché, com'è facilmente constatabile, in questo sono configurati una serie di casi in cui è annessa, a certe condizioni e con le modalità previste dalla legge, una collaborazione dei laici ai munera propri della gerarchia; casi del tutto sconosciuti al codice piano-benedettino, o addirittura disciplinati nel senso, tutto opposto, di precludere ai laici qualsiasi partecipazione o cooperazione all'esercizio del ministero gerarchico. Ma anche perchè il nuovo codice, dando concreta attuazione sul piano del diritto ai deliberati conciliari, pur contenendo in materia una disciplina frammentaria e non sempre coordinata, si muove in un chiaro contesto ecclesiologico e normativo, nel quale ad esempio i tria munera trovano una distinta ed organica disciplina ».
La presente ricerca partendo dall’analisi della ministerialità laicale vuole approfondire la ministerialità dei genitori e quindi principalmente l’attività che rapporta i genitori ai loro figli. Il magistero ecclesiale, specialmente quello pontificio, insiste sulla natura ministeriale di questo complesso dinamismo parentale:
« Dal sacramento del matrimonio – ha avuto modo di sottolineare Giovanni Paolo II - il compito educativo riceve la dignità e la vocazione di essere un vero e proprio “ministero” della chiesa al servizio dell’edificazione dei suoi membri ».
Il presente studio, tenedo conto dell’insegnamento conciliare e del magistero post-conciliare, cercherà di approfondire il concetto di ministerialità laicale. Il capitolo primo, pertanto, si presenta come introduttivo e fondamentale, presentando in sintesi l’insegnamento codiciale magisteriale e dottrinale. Dopo aver definito la nozione canonica di laico, si enunceranno i doveri-diritti di tutti i fedeli, per poi discendere a quelli dei laici; spiccherà pertanto la corrispondenza e complementarietà dovuta alla tipica conditio del laico. La riflessione del capitolo terminerà con la constatazione, di matrice ecclesiologica, della non fondamentalità dei diritti del fedele e del laico nella Chiesa.
Si passerà, poi, all’analisi della ministerialità dei genitori che si fonda sul sacramento del matrimonio. Nel capitolo I, si metterà in luce la triplice ministerialità del laico: impegno apostolico e missionario; l’edificazione del popolo di Dio mediante il matrimonio e la famiglia; la collaborazione dei laici col ministero gerarchico.
Il capitolo II stando il tema in oggetto e l’ambito determinato della presente ricerca, si addentrerà nella seconda eccezione di ministerialità, con specifico riferimento alla iniziazione cristiana dei figli.
Il metodo usato è quello esegetico e quello storico.
Il metodo esegetico è quello usato dai grandi commentatori del codice del 1917. Il proposito di questo metodo è l’aderenza massima alla lettera della disposizione codificata. Quando l’aderenza alla lettera provoca contraddizioni, si ricorre ad una interpretazione secondo la mente del legislatore, usando sia le indagini dei lavori preparatori, sia anche il combinato disposto di più canoni. Nella nostra indagine terremo presente il principio generale del can. 17, il quale afferma che
« Le leggi ecclesiastiche sono da intendere secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto; che se rimanessero dubbie e oscure si deve ricorrere ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine e alle circostanze della legge e all’intendimento del legislatore ».
Seguiremo anche il metodo storico, che studia l’origine e l’evoluzione delle leggi e degli istituti giuridici. I canoni e i diversi istituti giuridici si sono formati nel corso dei secoli. Non possiamo prescindere da questa storia.
La categoria fondamentale del fedele con i principi di natura costituzionale è pienamente recepita dal nuovo codice. Il fedele è colui che appartiene al popolo di Dio in quanto è stato incorporato a Cristo col battesimo e reso partecipe della sua missione sacerdotale, profetica o regale. Si entra a far parte del popolo di Dio col battesimo, che pone i membri della Chiesa in uno stato di uguaglianza e di corresponsabilità che permettono di strutturare la Chiesa sulla base non più del rapporto « superiore-inferiore », ma sul principio della communio. La laicità non è uno status : il laico è un fedele il quale è impegnato in una ministerialità sia estraecclesiale sia intraecclesiale, per realizzare la quale gode di taluni diritti e doveri. Per il codice il laico è colui che battezzato non ha ricevuto il sacramento dell’ordine. Tra i laici vi sono anche coloro che hanno abbracciato una forma di vita consacrata.
Indicati i criteri per individuare le diverse categorie dei fedeli e dei fedeli laici, il codice affronta prima il tema nuovo degli obblighi e dei diritti di tutti i fedeli e poi il tema degli obblighi e dei diritti dei fedeli laici. Dalla stessa struttura ecclesiale scaturiscono i diritti e i doveri del fedele che è cura della Chiesa regolare, emanando leggi e precetti a seconda delle circostanze.
Al principio di uguaglianza, fondata sulla Cristoconformazione battesimale sono strettamente connessi i doveri e i diritti fondamentali del cristiano che il codice elenca nei canoni 209-222 e che noi, seguendo Correcco, abbiamo raggruppato secondo tre categorie.
Alla prima appartengono gli elementi originali propri del tessuto ecclesiologico e spirituale del Concilio: 1) Il dovere di far crescere interiormente in santità il Corpo Mistico (can. 210); 2) il dovere di obbedienza ai pastori (can. 212 § 1); 3) il diritto di far presente i propri bisogni ai pastori (can. 212 § 2); 4) il diritto-dovere di esternare ai pastori e ai fedeli la propria opinione (can. 212 § 3); 5) il diritto di ricevere la parola e i sacramenti (can. 213); 6) il diritto alla propria spiritualità (can. 214); 7) il diritto di associazione (can. 215); 8) il dovere-diritto all'apostolato (can. 216); 9) il dovere-diritto alla formazione religiosa-teologica (can. 217); 10) il diritto alla libertà di insegnamento (can. 218).
Alla seconda categoria, cioè alle disposizioni del Codice, che recepiscono giuridicamente principii o elementi ecclesiologici generali sparsi nei testi conciliari, appartengono: 1) Il dovere di vivere nella comunione ecclesiale (can. 209 § 1); 2) il dovere di tendere alla santità (can. 210); 3) il dovere di collaborare all'annuncio cristiano (can. 211) 4) la garanzia del rito; 5) il dovere-diritto all'educazione cristiana (can. 217), presupposto al dovere-diritto di ricevere la parola e i sacramenti; 6) il dovere di diligenza nell'esercizio degli uffici ecclesiali (can. 209 § 2); 7) il dovere di sovvenire alle necessità materiali della Chiesa (can. 222 §1).
Alla terza categoria appartengono quelle disposizioni con le quali il Codice ha istituzionalizzato alcune istanze culturali delle encicliche sociali recepite e sviluppate teologicamente dal Concilio: 1) Il principio della libertà nella scelta dello stato (can. 219); 2) la protezione della reputazione e dell'intimità personale (can. 220); 3) i tre diritti processuali del can. 221; 4) il diritto di promuovere la giustizia sociale (can. 222 § 2) e il diritto alla giusta remunerazione (can. 231 § 2).
Dal gruppo dei canoni nei quali sono trattati i doveri e i diritti dei fedeli laici (cann. 224-231) emergono i tre filoni tipici della ministerialità laicale: la partecipazione dei laici all'unica missione della Chiesa; la funzione loro propria nella Chiesa e nel mondo; la loro collaborazione alle funzioni proprie della gerarchia.
Tutti questi doveri e diritti dei laici non sono fondati sull'indole secolare, ma sulla loro partecipazione sacramentale ai tre uffici di Cristo, di insegnare, santificare e governare, secondo la definizione di Lumen gentium 31.
La base dell'esercizio di tutti questi doveri e diritti è il can. 228 § 1, secondo cui i laici sono abilitati ad assumersi uffici ecclesiastici.
Circa la funzione dei laici nella Chiesa e nel mondo (che costituisce il secondo filone tipico della loro ministerialità) il can. 226 riconosce una funzione particolarmente positiva ai laici coniugati dalla quale scaturisce un loro dovere apostolico: edificare il popolo di Dio per mezzo del matrimonio e della famiglia. I genitori hanno il gravissimo obbligo e il diritto naturale di educare i figli (can. 226).
Per quanto attiene alla funzione nel mondo dei laici il codice ricorda che spetta ai laici per propria vocazione cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali ed ordinandole secondo Dio : la santificazione delle realtà temporali è la missione specifica del laicato, quella che lo caratterizza fondamentalmente (can. 225 § 2).
Il terzo filone della ministerialità laicale è quello delle norme che prevedono una collaborazione dei laici al ministero gerarchico. Così per quanto riguarda il munus docendi il can. 229 § 3 riconosce ai laici la capacità di insegnare le scienze sacre, con il mandato della legittima autorità ecclesiastica. Inoltre i laici possono svolgere la funzione di periti o consiglieri dei Pastori, anche in Concili (can. 228 § 2). Si ha anche una partecipazione al munus docendi della gerarchia derivante dai ministeri istituiti (cf can, 230). Sempre dai ministeri istituiti come dai “ministeri temporali” (cf can. 230 § 2) scaturiscono la collaborazione dei laici al munus santificandi dei chierici.
Tali doveri e diritti sono reciproci tra loro, iscritti nella dignità della persona dei christifideles, sono stati nel codice compaginati come in una carta fondamentale. Questi diritti non hanno però carattere assoluto perché nella Chiesa i diritti non sono preesistenti alla Chiesa ma conferiti alla persona mediante la mediazione della Chiesa. In essa poi non è possibile superare e contrapporre bene pubblico e bene privato poiché ogni fedele realizza il proprio destino personale nella partecipazione alla comunità ecclesiale, essendo stata istituita perché tutti e singoli gli uomini giungano alla salvezza. Non basta che un fedele affermi di avere un diritto e che ritenga sia giusto esercitarlo. L’esercizio dei diritti, nella Chiesa, non è mai illimitato; il fedele deve tener conto del bene comune della Chiesa, i diritti degli altri e i propri doveri nei confronti degli altri. A tale scopo l’autorità ecclesiastica regola l’esercizio di tali diritti. Il fedele deve recedere dall’esercizio del suo diritto se da questo ne dovesse venire un danno agli altri o alla comunità ecclesiale.
Per quanto attiene alla partecipazione dei laici alla missione della Chiesa, il primo dei filoni tipici della ministerialità laicale, il Codice recupera l'insegnamento dottrinale del Concilio Vaticano II che cioè il laico è titolare della missione della Chiesa in forma attiva.Nella Chiesa, poi, i ministeri, gli uffici e le funzioni dei laici hanno il loro fondamento sacramentale non solo nel battesimo e nella confermazione ma anche nel matrimonio. Avendo dato la vita ai loro figli, i genitori hanno l’originario, primario e inalienabile diritto di educarli e di provvedere alla loro santificazione esercitando così il loro munus docendi e il munus sanctificandi aiutati dalla sollecitudine pastorale del loro parroco e dalla collaborazione dei padrini.
I coniugi cristiani sono il soggetto attivo e responsabile di una missione di salvezza che si compie con la parola, la loro azione e la loro vita.
Secondo il disegno di Dio, il matrimonio trova la sua pienezza nella famiglia, di cui è origine e fondamento.
Da questo intimo e costitutivo legame con il matrimonio e con l'amore che lo definisce, ogni famiglia deriva la sua identità e la sua missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore, attraverso la formazione di una autentica comunità di persone, il servizio alla vita, la partecipazione allo sviluppo della società.
La famiglia cristiana, comunione di persone, segno e immagine della comunione del Padre e del Figlio nello Spirito Santo, oltre ai compiti ora ricordati, ha anche quello di partecipare alla vita e alla missione della Chiesa.
Il Codice ha codificato questo magistero della Chiesa nel can. 226 § 1 riconoscendo, come abbiamo già accennato, ai fedeli coniugati la funzione di edificare il popolo di Dio per mezzo del matrimonio e della famiglia.
Occorre però far notare che il Concilio afferma che i laici per mezzo del matrimonio e della famiglia non solo edificano il popolo di Dio, ma anche la società civile. Infatti per mezzo del matrimonio i laici vivono la loro condizione secolare sia nella Chiesa sia nel mondo.
L' Apostolicam actuositatem enumera le opere dell'apostolato familiare:
« Adottare come figli i bambini abbandonati, accogliere con benevolenza i forestieri, dare il proprio contributo nella direzione delle scuole, assistere gli adolescenti con il consiglio e con i mezzi economici, aiutare i fidanzati a prepararsi meglio al matrimonio, collaborare alla catechesi, sostenere i coniugi e le famiglie che si trovano in difficoltà materiale e morale, provvedere ai vecchi non solo il necessario, ma anche renderli partecipi equamente dei frutti del progresso economico ».
Tutte queste opere edificano il popolo di Dio e la società civile. E' Dio stesso che ha voluto che intercorressero vincoli tra la famiglia e la società, costituendo la società coniugale quale principio e fondamento della società umana. Proprio per la sua natura radicata nel sacramento del matrimonio la famiglia è nel disegno di Dio luogo fondamentale di comunione, al fine di edificare la comunità degli uomini sul vincolo dell'amore.
Nell’iniziazione cristiana essi sono responsabili del primo incontro del loro figlio con la Chiesa. La loro ministerialità si esplica scegliendo il battesimo per i propri figli e nell’obbligo gravissimo di educarli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa. Concretamente la pastorale del battesimo deve ispirarsi a due grandi principi, dei quali il secondo è subordinato al primo: 1. Il battesimo, necessario alla salvezza, è il segno e lo strumento dell’amore preveniente di Dio che libera dal peccato e comunica la vita divina: per sé il dono di questi beni non deve essere differito ai bambini. 2. Devono essere prese delle garanzie perché tale dono possa svilupparsi mediante una vera educazione nella fede e nella vita cristiana. Perché ci sia una fondata speranza che il bambino sia educato nella fede cristiana, non è necessario che siano i genitori ad avere la fede e a dare l’educazione cristiana; possono e devono intervenire anche altri cristiani delal comunità parrocchiale: un parente, i catechisti, il padrino e il parroco. Il codice afferma l’importanza del battesimo e il dovere che i genitori battezzati sia cattolici che in altre confessioni chiedano il battesimo per i loro figli per cui afferma al can 868 § 2 che è lecito il battesimo celebrato a un bamnino in pericolo di morte contro la volontà dei genitori. Il canone è misura di quanto nel diritto della chiesa sia avvertito il favor baptismi. Il diritto alla salvezza eterna dei bambini in pericolo di morte prevale sulla volontà dei genitori. Infatti è lo stesso ordinamento a farsi carico di provvedere al vero bene spirituale del bambino togliendo al genitore quel potere di rappresentanza che normalmente gli riconosce nei confronti del figlio ancora incapace di esprimere una propria volontà. Se la volontà dei genitori non è in grado di riconoscere o di fatto non riconosce l’interesse del bambino, l’ordinamento può provvedere che sia sostituita da altre volontà che meglio ne rappresentano l’interesse o surrogata direttamente dallo stesso ordinamento.
A genitori compete anche la responsabilità in merito alla preparazione dei propri figli al momento della celebrazione dei sacramenti della Riconciliazione, Confermazione, ed Eucarestia. Ai genitori, che sono tenuti all’obbligo di formare con la parola e l’esempio i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana, la Chiesa riconosce il diritto di professare la religione secondo il dettame della propria coscienza; il diritto all’immunità da ogni esterna coercizione nel comporre i propri rapporti con Dio nell’intimità della propria coscienza. La libertà religiosa, diritto di cui i conuigi insieme a ogni fedele godono, non significa essere sciolti da ogni obbligo verso l’Essere supremo o che ad essi non incomba il dovere di formarsi una coscienza retta o che ad essi sia lecito stabilire arbitrariamente se debbano o no servire Iddio. La libertà religiosa comporta l’autonomia della persona: non però ab intra, ma ab extra: non si è sciolti dagli obblighi attinenti Dio; ma la loro libertà è violata se si impedisce loro di seguire la propria coscienza in materia religiosa. I genitori, nell’esercizio dei loro diritti devono tener conto del bene comune della Chiesa, dei diritti dei loro figli e dei propri doveri nei confronti dei loro figli.
Arrivati alla conclusione del nostro discorso non può non sottolinearsi, con la grandezza e l’importanza, anche la complessità e le difficoltà del ministero dei genitori, specialmente per quanto riguarda l’attività diretta a maturare nella fede la personalità dei figli. Tanto più che quella parentale, sia sotto l’aspetto della conservazione della vita sia anche dell’educazione ( intesa come contributo ad una maturazione continua e ad un incessante approfondimento umano e cristiano), è una ministerialità in qualche modo permanente, pur se destinata nelle sue concrete esplicazioni e particolarmente nei suoi limiti a mutare nel tempo, in maniera alle volte non certo marginale soprattutto con il crescere dei figli e con il loro farsi adulti anche nella fede.
Tuttavia
« la coscienza viva e vigile della missione ricevuta col sacramento del matrimonio aiuterà i genitori cristiani a porsi con grande serenità e fiducia al servizio educativo dei figli e, nello stesso tempo, con senso di responsabilità di fronte a Dio che li chiama e li manda ad edificare la chiesa nei figli. Così la famiglia dei battezzati, convocata quale chiesa domestica dalla Parola e dal sacramento, diventa insieme, come la grande chiesa, maestra e madre ».
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PREFAZIONE
INTRODUZIONE
CAPITOLO I: La ministerialità dei laici.................................................................
1.1 Chi sono i laici.….…………………………………………..….....
1.2 Doveri e i diritti di tutti i fedeli..........................................................................
1.3 Doveri e diritti dei fedeli laici...........................................................................
1.4 La non fondamentalità dei diritti del fedele e del laici................................
CAPITOLO II: La ministerialità dei genitori.........................................................
2.1 Lo stato coniugale (can. 1055) e l'edificazione del popolo di Dio (can. 226 § 1)………...……………………...…………………....
2.2 Il munus docendi e i genitori: l’educazione cristiana dei figli con la parola e l'esempio…………………………………………….............................. ...
2.3 Il munus sanctificandi e i genitori (can. 835 § 4): il dovere di prov-vedere all’iniziazione cristiana dei figli………………….............................................................................. …...
2.3.l Il dovere di provvedere al battesimo dei figli (cann. 867, 868 §1, 1366)
2.3.2 Conferimento del battesimo ai bambini in pericolo di morte contro la volontà dei genitori (can. 868 §2)......................................................................................................................
2.3.3 La formazione dei genitori e dei padrini di un bambino da battez-zare (cann. 851, 2; 1062); la sollecitudine del parroco (cann. 529; 530; 776); la collaborazione dei padrini (cann. 872; 892)
2.3.4 Il dovere di curare che i figli ricevano il sacramento della Confermazione (can.890)
2.3.5 Il dovere di provvedere a che i figli ricevano i sacramenti della Penitenza e dell’Eucarestia (cann. 914; 1252).........................................................................................................
Conclusioni.................................................................................................................
SIGLE ED ABBREVIAZIONI....................................................................................
BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................
INDICE DEGLI AUTORI...........................................................................................
INDICE……………………………………………………… 6Cf G. Feliciani, « I diritti e i doveri dei fedeli nella codificazione postconciliare », in Quaderni di diritto ecclesiale 3 ( 1995) 255.
Cf G. Dalla Torre, « La collaborazione dei laici alle funzioni sacerdotale, profetica e regale dei ministri sacri », in Monitor Ecclesiasticus 109 ( 1984) 143.
« Ex matrimonii sacramento officium educationis dignitatem haurit ac vocationem ut verum sit ac proprium ministerium ecclesiae, quod prosit sodalium eius perfectioni » (Giovanni Paolo II, Adhortatio apostolica Familiaris consortio n. 38, 22 novembris 1981, in AAS 74 [1982] 129; EV 7/1648). I documenti del magistero vengono citati nell’edizione di AAS con la traduzione apparsa su EV. I documenti conciliari vengono citati nell’edizione del COD con la relativa traduzione italiana. Utilizziamo l’edizione bilingue del codice: T. Bertone, (ed.), Codice di diritto Canonico, Roma 1997.
Cf can. 17 : « Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locus parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum ».
« Infantes derelictos in filios adoptare, advenas benigne excipere, scholis moderandis adiutricem operam navare, adolescentibus consilio et opibus adesse, sponsos ut melius sese ad matrimonium praeparent adiuvare, ad catechesim operam praestare, coniuges et familias in discrimine materiali vel morali versantes sustentare, senibus non solum necessaria providere, sed etiam progressus oeconomici aequos fructus procurare » (Apostolicam actuositatem 11, in COD 989, 36).
« Viva vigilque conscientia missionis, acceptae cum matrimoii sacramento, adiuvabit christianos parentes ut magna cum tranquillitate ac fiducia sese dedant ministerio liberorum educandorum eodemque tempore cum officii sui coscientia respectu Dei, qui eos vocat et mittit ut in filiis ecclesiam aedificent. Ita quidem baptizatorum familia, tamquam ecclesia domestica congregata verbo et sacramento, fit simul, instar ecclesiae magnae, magistra et mater » (Familiaris consortio, n. 38, in AAS 74 [1982] 129-130; EV 7/1649).